Ordinanza n. 350/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2022/P/15224 datato 15 giugno 2022 emesso dal Commissario ad acta per l'A.T.O. Ovest-Imperia avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006. Deliberazioni Assemblea d'Ambito n. 27 e 29 del 13.11.2012 e s.m.i.: esecuzione coattiva ex art. 21 ter della legge n. 241/1990 ai fini dell'integrazione nell'organizzazione della gestione unitaria del servizio idrico nell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest Imperiese. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7476 del 10.11.2021. Diffida” e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida del Commissario ad acta dell’A.T.O. Ovest-Imperia al trasferimento a Rivieracqua del personale, delle reti, degli impianti, delle dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico
Esito
La controversia
Il Comune di Bordighera ha impugnato la diffida con cui il Commissario ad acta per l’A.T.O. Ovest-Imperia gli ha ordinato di procedere, entro quindici giorni, al trasferimento a Rivieracqua del personale e dei beni necessari alla gestione del servizio acquedottistico, con esclusione degli impianti di depurazione non efficienti e bisognosi di lavori di ripristino e manutenzione straordinaria. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio seri dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, ritenendo non immediatamente riconducibile la controversia né alla giurisdizione esclusiva sulle concessioni di beni pubblici, poiché la causa non avrebbe ad oggetto atti o provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, né alla giurisdizione esclusiva relativa ai servizi pubblici, non essendo la controversia direttamente concernente il rapporto di concessione o un provvedimento adottato dall’A.T.O. all’esito di un procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio e non ha adottato una decisione sulla legittimità della diffida. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato al Comune ricorrente venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare una memoria limitata alla questione di giurisdizione. Nello stesso termine ha richiesto al Comune una relazione documentata sui provvedimenti eventualmente adottati in ottemperanza alla diffida. Il ricorso sarà trattenuto in decisione dopo la scadenza del termine assegnato.
Norme richiamate
art. 172, comma 2, d.lgs. 152/2006
Richiamato nell’oggetto della diffida quale base normativa dell’integrazione nell’organizzazione della gestione unitaria del servizio idrico nell’ambito territoriale ottimale.
Richiamato nell’oggetto della diffida quale fondamento dell’esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo.
Utilizzato per consentire alla parte ricorrente di interloquire sulla questione di giurisdizione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il TAR dubita che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva relativa ai rapporti di concessione di beni pubblici, non avendo ad oggetto atti o provvedimenti relativi a tali rapporti.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il TAR dubita che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva prevista dalla disposizione, poiché non appare direttamente concernente il rapporto di concessione o un provvedimento adottato dall’A.T.O. all’esito di un procedimento amministrativo.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria mediante collegamento da remoto in videoconferenza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva, dopo il passaggio in decisione, seri dubbi sulla propria giurisdizione, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione prima di definire il giudizio, assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Una controversia relativa all’imposizione del trasferimento di personale, reti, impianti e dotazioni patrimoniali funzionali alla gestione unitaria del servizio idrico non rientra automaticamente nella giurisdizione esclusiva sulle concessioni di beni pubblici: occorre verificare che essa abbia effettivamente ad oggetto atti o provvedimenti relativi a un rapporto di concessione di beni pubblici.
- La giurisdizione esclusiva relativa ai servizi pubblici non opera automaticamente per ogni controversia concernente l’organizzazione o la gestione del servizio idrico, dovendo essere verificato se la controversia riguardi direttamente il rapporto di concessione oppure un provvedimento adottato dall’ente d’ambito all’esito di uno specifico procedimento amministrativo.
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