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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43443/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo l'appello della Procura avverso il rigetto del GIP, aveva disposto gli arresti domiciliari ritenendo sussistente la gravità indiziaria anche in ordine al reato di associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990; la difesa lamentava nullità o insufficienza motivazionale del provvedimento in relazione alla gravità indiziaria e all'attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale avesse semplicemente riproposto le argomentazioni dell'appello senza un autonomo e specifico apprezzamento delle emergenze probatorie e senza confrontarsi con le ragioni che avevano indotto il GIP al rigetto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza impugnata affetta da carenze motivazionali rilevanti: il Tribunale non ha confrontato compiutamente la propria argomentazione con quella del provvedimento appellato, non ha analizzato i profili costitutivi dell'associazione contestata (tratti identificativi, elementi soggettivi e oggettivi), e si è limitato ad affermazioni apodittiche circa la intraneità dell'imputato senza sviluppare il necessario apprezzamento delle emergenze indiziarie (es. captazioni). Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio volto a colmare i vuoti motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (TUS - associazione per delinquere finalizzata agli stupefacenti)

    La Corte ha richiamato la necessità di indicare e argomentare i profili costitutivi specifici dell'associazione contestata (tratti identificativi, elementi soggettivi ed effetti oggettivi) prima di poter valorizzare elementi indiziari a sostegno della gravità indiziaria in ordine all'intraneità dell'imputato; non è ammesso trasferire meccanicamente valutazioni sul gruppo riferite ad altri soggetti all'odierno indagato senza nuova e motivata verifica.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti, reati-fine)

    Il giudice di prime cure aveva riconosciuto la gravità indiziaria limitatamente a fatti sanzionati ai sensi dell'art. 73 (forniture di droga) e non per l'associazione; la Corte osserva che, se si intende fondare la gravità indiziaria associativa su tali condotte, occorre descriverne i contenuti e collegarli logicamente all'intraneità associativa.

  • art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. (motivazione del provvedimento cautelare)

    La Corte rileva che il vizio contestato sotto questo profilo non sussiste automaticamente quando il provvedimento cautelare è adottato dal Tribunale in sede di appello dopo contraddittorio con l'indagato; tuttavia, nel caso concreto la motivazione è comunque insufficiente per altre ragioni (mancato confronto con il provvedimento appellato e mancanza di analisi sui profili associativi).

  • art. 310 cod. proc. pen. (appello del pubblico ministero contro ordinanza del GIP)

    Il ricorso della Procura ex art. 310 ha legittimato la rimessione della decisione al Tribunale in sede di appello; la Corte però sottolinea che l'esito favorevole all'appello richiede una motivazione autonoma e adeguata, soprattutto quando il GIP aveva deciso diversamente.

Massime di principio

  • Un provvedimento cautelare adottato in sede di appello deve motivare in modo autonomo e specifico le ragioni del diverso convincimento rispetto al GIP: è necessario confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
  • Per sostenere la gravità indiziaria di un delitto associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) il giudice deve indicare i tratti identificativi del gruppo e collegare logicamente gli elementi emersi (es. intercettazioni, compiti attribuiti, partecipazione stabile) alla partecipazione dell'indagato; non è sufficiente richiamare genericamente fatti già valutati per altri soggetti.
  • Le intercettazioni e altri elementi probatori devono essere effettivamente analizzati e contestualizzati: valutazioni sintetiche o affermazioni apodittiche non reggono e possono determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
  • Se la motivazione è carente, la Corte di legittimità annulla e rinvia per nuovo esame: il giudice di merito dovrà colmare i vuoti motivazionali fornendo una valutazione logica e dettagliata sulla gravità indiziaria e sull'attualità delle esigenze cautelari.
  • La vincolatività delle valutazioni del GIP non è automatica rispetto a soggetti diversi dall'indagato originario: ogni posizione richiede autonoma verifica e argomentazione, specialmente quando l'indagato non ha potuto impugnare il provvedimento originario.

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