Cassazione Penale, Ordinanza n. 04355/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa in appello per detenzione/trasporto di stupefacente in quantità lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando il contributo materiale a lui attribuito. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e comunque ha richiamato la motivazione della Corte di appello, ritenuta congrua e non manifestamente illogica, circa il contributo materiale dell'imputato nel consentire il trasporto dello stupefacente nella propria auto. Ha inoltre rilevato che la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non era deducibile in cassazione perché non proposta nei motivi di appello. Infine ha affermato che il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua, come avvenuto nel caso concreto, in cui la pena irrogata in primo grado è stata ritenuta congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice contestata per la condotta di trasporto/concorso nella disponibilità di stupefacente in ipotesi di lieve entità.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità non è deducibile in cassazione se la relativa questione non è stata devoluta con i motivi di appello.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile solo nei limiti della motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso la mera riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito e la richiesta di una diversa lettura delle prove.
- La motivazione della sentenza di appello che fondi l'affermazione di responsabilità su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogiche non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a una rivalutazione in fatto.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. deve essere dedotta nei gradi di merito; se non è stata devoluta con l'appello, la relativa censura è inammissibile in cassazione.
- Le determinazioni sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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