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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21312/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione della sorella a Ladispoli. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. senza valutare la concreta idoneità degli arresti domiciliari (anche considerando la distanza dal luogo di commissione del reato) a salvaguardare le esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la doppia presunzione prevista per il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990 ai sensi dell'art. 275 c.p.p.), valutando che non risultassero fatti nuovi e specifici idonei a vincere la presunzione (assenza di prova della rescissione dal sodalizio; solo tre mesi tra esecuzione della misura e istanza). La sola distanza della casa della sorella e la proposta del braccialetto elettronico non sono state considerate elementi sufficienti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e disposta la trasmissione di copia del provvedimento per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    delitto associativo (anche con commi 1,2,3 e 4 richiamati nel testo)

    Il reato associativo è tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., opera una presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura più afflittiva (custodia in carcere).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    comma 3 invocato in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90

    Stabilisce la presunzione relativa dell'attualità e concretezza del pericolo e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere per i reati associativi; tale presunzione può essere superata solo con prova contraria consistente in specifici elementi che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari (es. scioglimento del gruppo, recesso individuale, ravvedimento).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina l'adozione di ordinanze in materia cautelare da parte del tribunale competente in sede di riesame; qui richiamata per la conferma dell'ordinanza di rigetto.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    previsto nel dispositivo per gli adempimenti

    Disposizione applicativa relativa agli adempimenti da parte dell'istituto penitenziario su comunicazione della decisione (esecuzione delle misure o comunicazioni di varia natura).

Massime di principio

  • Per i reati associativi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere (art. 275 c.p.p.); chi chiede la sostituzione deve provare fatti nuovi e specifici per vincere tale presunzione.
  • La prova contraria richiede elementi concreti che attestino lo scioglimento del gruppo, il recesso individuale comprovato o un ravvedimento effettivo; mere dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il tempo trascorso dalla misura cautelare è un elemento valutabile ma da solo non basta: pochi mesi non sono normalmente idonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari.
  • La proposta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico e/o la collocazione presso un'abitazione distante dal luogo del reato non sono automaticamente idonee a garantire le esigenze cautelari e non valgono, senza ulteriori elementi, a superare la presunzione di cui all'art. 275.
  • In sede di impugnazione o riesame è necessario fornire una motivazione e prove specifiche e circostanziate; censure generiche sul punto non convincono e possono portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Per aumentare le probabilità di ottenere una misura meno afflittiva occorre allegare e, se possibile, produrre prove documentali o elementi investigativi che dimostrino il mutamento della posizione rispetto all'associazione (es. atti formali di allontanamento, testimonianze, attività lecite stabili, elementi di collaborazione o ravvedimento).

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