Cassazione Penale, Sentenza n. 50792/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Longarini aveva chiesto la revisione della decisione sostenendo che gli immobili oggetto del preliminare erano già gravati, anteriormente alla stipula, da ipoteche volontarie a favore di istituti di credito (Cassa di Risparmio di Spoleto e Banca Popolare di Lodi). Tale circostanza, mai emergente nel giudizio di merito, avrebbe escluso il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta per distrazione: secondo la difesa le ipoteche avrebbero tutelato i creditori garantiti e reso inefficace la sottrazione dei beni rispetto agli altri creditori, con possibilità per i creditori ipotecari di soddisfarsi tramite espropriazione (art. 499 c.p.c. e intervento ex art. 498 c.p.c.). Longarini ha quindi dedotto violazione degli artt. 630 cod. proc. pen. e 216 legge fallimentare e carenza o illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello di Brescia che aveva respinto l'istanza di revisione. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione del dolo, la circostanza che alcuni beni fossero gravati da ipoteca volontaria: anche se taluni creditori ipotecari si fossero poi soddisfatti, l'operazione aveva depauperato il patrimonio della fallita e precluso la possibilità di soddisfazione per i creditori non garantiti. È stato richiamato il principio secondo cui la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo concreto e a dolo generico, non richiedendo la consapevolezza dello stato d'insolvenza, ma la volontà cosciente di destinare il patrimonio a fini estranei alla garanzia dei creditori. La Corte ha inoltre osservato che Longarini aveva partecipato attivamente all'operazione (stipula del preliminare, indicazione della società acquirente e contatti per la cancellazione di ipoteca) e non aveva allegato elementi sufficienti per dimostrare l'assenza di altri creditori pregiudicati. Condanna alle spese processuali del ricorrente.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma invocata per l'istanza di revisione; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta basata su elementi già conoscibili nel giudizio di merito e non idonei ad escludere il dolo.
art. 216 legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
Disposizione relativa ai reati fallimentari; la Corte ha applicato i principi di bancarotta fraudolenta per distrazione richiamando che il reato è di pericolo e a dolo generico.
Richiamato nel dibattito sulla procedura esecutiva del creditore ipotecario: la Corte ha osservato che quando l'immobile non è più di proprietà della fallita il fallimento non può intervenire nell'esecuzione immobiliare e ciò non esclude però l'effetto di depauperamento verso i creditori non garantiti.
Richiamato nella discussione sull'intervento di altri creditori nella esecuzione; la Corte ha ritenuto irrilevante la possibilità teorica di intervento rispetto al fatto che l'operazione aveva sottratto beni alla garanzia comune dei creditori non privilegiati.
art. 39 Testo Unico Bancario (TUB)
Menziionato come norma che disciplina l'opponibilità al fallimento delle iscrizioni ipotecarie volontarie; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di ipoteche opponibili non escluda automaticamente il carattere distrattivo dell'operazione.
Massime di principio
- La presenza di ipoteche volontarie anteriori alla cessione non esclude automaticamente la rilevanza penale di una operazione per distrazione: va valutato l'effetto complessivo sull'area di garanzia verso tutti i creditori, specialmente i non privilegiati.
- La bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo concreto e a dolo generico: non è necessario che l'agente fosse consapevole dello stato di insolvenza, ma che abbia volontariamente destinato risorse aziendali a fini estranei alla garanzia delle obbligazioni sociali.
- La partecipazione attiva di un estraneo (extraneus) all'operazione patrimoniale (es. stipula di preliminari, indicazione di acquirenti, interventi per cancellare ipoteche) può integrare il concorso nel reato se contribuisce volontariamente al depauperamento del patrimonio sociale.
- La possibilità teorica per creditori ipotecari di soddisfarsi tramite espropriazione non neutralizza l'elemento distrettivo dell'operazione quando l'atto impedisca concretamente la soddisfazione degli altri creditori.
- Per confutare efficacemente il dolo in situazioni simili, è necessario documentare specificamente l'assenza di altri creditori pregiudicati o dimostrare che l'operazione non ha ridotto l'area di garanzia disponibile per i creditori non garantiti.
- Se un elemento rilevante era noto o disponibile nel giudizio di merito ma non è stato prospettato allora, la sua utilizzabilità in sede di revisione o impugnazione può risultare limitata; la strategia difensiva deve tempestivamente esporre fatti essenziali che giustifichino diversa interpretazione della volontà dell'agente.
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