Cassazione Civile, Ordinanza n. 15775/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (genitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un genitore nei confronti dell'altro per ottenere il pagamento di una somma asseritamente dovuta a titolo di mantenimento dei figli, sul presupposto che i figli non avessero seguito la madre al momento della cessazione della convivenza. Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento di euro 10.472,50 oltre interessi. L'appello della soccombente è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, lamentando la totale esclusione della prova testimoniale; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato nuova e quindi preclusa la domanda che, secondo la ricorrente, era stata già formulata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo state denunciate censure dirette contro il giudizio di appello, il ricorso fosse correttamente proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello e non contro la sentenza di primo grado; tuttavia ha affermato l'inammissibilità per difetto di adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, in ogni caso, per mancato rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la ricorrente non aveva trascritto i capitoli di prova, non aveva indicato i testi né le ragioni della loro capacità a testimoniare, né aveva allegato e indicato la tempestività e ritualità dell'istanza istruttoria. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la ricorrente non aveva identificato la domanda ritenuta nuova, né riprodotto gli stralci delle memorie idonei a dimostrare che la questione fosse già stata proposta. Nulla è stato disposto sulle spese perché il resistente era solo intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex filtro è il provvedimento correttamente impugnabile quando si denunciano vizi processuali che investono il giudizio di appello.
richiamato dalla ricorrente come sede in cui sarebbe già stata formulata la domanda poi ritenuta nuova.
il ricorso deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa chiara, completa ed autosufficiente, non desumibile da altri atti.
le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se tali atti non sono riprodotti o specificamente localizzati e indicati nel fascicolo.
richiamato in relazione al divieto di nova in appello, che la ricorrente assumeva non violato.
norma sul procedimento camerale richiamata per la trattazione della causa.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa completa e autosufficiente, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia e le censure senza attingere ad altri atti o alla sentenza impugnata.
- Quando si deduce la mancata ammissione di prova testimoniale, il ricorrente deve trascrivere i capitoli di prova, indicare i testi, specificare le ragioni della loro idoneità a testimoniare e dimostrare la tempestività e ritualità dell'istanza istruttoria.
- Le censure fondate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurne il contenuto essenziale e senza indicarne con precisione la collocazione processuale e documentale.
- Se il motivo di ricorso sostiene che il giudice d'appello abbia erroneamente ravvisato una domanda nuova, il ricorrente deve individuare esattamente la domanda, riprodurre i passaggi rilevanti degli atti e mostrare puntualmente l'assenza di violazione del divieto di nova.
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