Cassazione Civile, Ordinanza n. 02807/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso, dopo un avviso di accertamento nei confronti della società per ricostruzione induttiva del reddito e contestazione di maggiori ricavi negli anni 2013-2015, un ulteriore avviso nei confronti del socio, titolare del 30% delle quote, imputandogli redditi di partecipazione non dichiarati per Euro 12.615,00, sulla base della ristretta base sociale. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo contestazioni formali e sostanziali; in primo grado il ricorso era stato accolto per mancata allegazione della delega di firma, mentre in appello la decisione era stata riformata e il ricorso del socio era stato respinto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti: l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato, per ragioni di merito, l'accertamento emesso nei confronti della società partecipata. Secondo il ricorrente, venuto meno l'accertamento societario non poteva permanere la pretesa tributaria nei confronti del socio, perché l'imputazione di utili extracontabili ai soci presuppone la validità dell'accertamento societario stesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo, pur osservando che esso era formulato con la contaminazione tra vecchia e nuova formulazione del vizio di motivazione. Ha poi accolto il ricorso, richiamando il principio per cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'annullamento definitivo dell'accertamento nei confronti della società per vizi di merito priva di base la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci e rende illegittimo anche l'avviso emesso al singolo socio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e degli effetti del giudicato formatosi sull'accertamento societario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura è stata ricondotta all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, ritenendola ammissibile nonostante l'uso di formule in parte riferibili al previgente testo della norma.
Richiamato solo implicitamente nel contesto dell'onere di allegazione/prova del fatto decisivo; non viene però sviluppata una specifica regola probatoria autonoma oltre il richiamo al vizio motivazionale.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, quando la pretesa verso il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa dipende dall'accertamento di utili extracontabili della società, l'avviso emesso nei confronti del socio presuppone la validità dell'accertamento societario.
- Se l'accertamento nei confronti della società è stato annullato con sentenza passata in giudicato per ragioni di merito, viene meno il presupposto della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili e l'avviso emesso al socio deve essere riconsiderato come illegittimo.
- L'annullamento dell'atto impositivo societario per meri vizi procedimentali o di rito non produce, invece, lo stesso effetto pregiudicante nei confronti dei soci, perché in tal caso non si forma un giudicato sostanziale sull'inesistenza della pretesa tributaria.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. può essere ritenuto ammissibile quando, pur con formulazione non perfettamente aggiornata, consenta di individuare chiaramente l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
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