Cassazione Civile, Ordinanza n. 13937/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione compensi percepiti dal contribuente per l'attività di procacciatore di clienti in favore di un gruppo societario, compensi che l'Ufficio riteneva fossero stati "mascherati" come utili distribuiti da una società del gruppo e neutralizzati mediante l'utilizzo di minusvalenze. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato. In cassazione il contribuente aveva proposto otto motivi, mentre l'Agenzia resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e di avere effettuato il pagamento dovuto; ha inoltre prodotto la documentazione relativa alla domanda e ai versamenti. Le difese hanno quindi chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata e della volontà inequivoca del contribuente di aderire alla procedura condonistica e di adempiere all'impegno di rinuncia, ritenendo sufficiente anche la richiesta di cessazione della materia del contendere come manifestazione dell'intento di abbandonare la lite. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Non ha provveduto sulle spese perché l'Agenzia non si era costituita tempestivamente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che la definizione era dipesa da sopravvenienze normative e non dall'iniziativa processuale originaria.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento di quanto dovuto, unitamente alla documentazione prodotta in giudizio, sono stati ritenuti idonei a determinare la cessazione della materia del contendere anche in assenza di una formale rinuncia agli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e dagli effetti della legislazione condonistica, non dal ricorso introduttivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24 dicembre 2012
È richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari, accompagnata dal pagamento e dalla produzione in giudizio della relativa documentazione, può essere interpretata come manifestazione univoca della volontà di rinunciare al contenzioso e determina la cessazione della materia del contendere.
- La mancata formale rinuncia agli atti non impedisce di per sé la declaratoria di estinzione quando dagli atti emerga in modo inequivoco l'adempimento dell'impegno assunto con la domanda di definizione agevolata.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se l'estinzione del giudizio deriva da sopravvenienze normative o da una definizione agevolata del rapporto tributario, e non da un esito processuale sfavorevole nel merito per la parte ricorrente.
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