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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8308/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sostenendo la falsa applicazione degli artt. 420-quater e 178 lett. c) c.p.p.: il giudice di pace aveva dichiarato l'irreperibilità e sospeso il processo ai sensi dell'art. 420-quater, senza però aver effettuato le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. (verifiche cumulative nei luoghi indicati dalla norma), procedendo unicamente a notifica a mezzo posta presso la residenza. Di conseguenza il decreto di irreperibilità sarebbe nullo e la sospensione illegittima; ciò avrebbe determinato la maturazione della prescrizione prima della sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto che il decreto di irreperibilità e la sospensione del processo fossero affetti da nullità assoluta, avendo il giudice omesso le ricerche cumulative richieste dall'art. 159 c.p.p.; tale nullità investe gli atti successivi e impedisce di computare il periodo di sospensione ai fini del decorso della prescrizione. Tenuto conto inoltre dei giorni di impedimento e delle disposizioni di sospensione correlate al d.l. 18/2020, la prescrizione del reato si è perfezionata il 14/08/2020, anteriore alla pronuncia impugnata. Le statuizioni civili sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: delitto di lesioni personali colpose, la fattispecie penalmente ascritta all'imputato.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato; nel caso la Corte ha ritenuto che la sospensione disposta fosse nulla perché fondata su un decreto di irreperibilità viziato.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso come norma collegata alle nullità connesse alla declaratoria di irreperibilità; la controversia verteva sull'applicabilità e sulla natura della nullità relativa alla declaratoria.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Stabilisce i luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche per la notifica all'imputato; la Corte ha interpretato che le ricerche devono essere eseguite cumulativamente e la loro omissione rende il decreto di irreperibilità (e gli atti successivi) nulli in senso assoluto.

  • artt. 157 e 161 cod. proc. pen.

    Disciplina del termine di prescrizione e del suo computo; la Corte ha applicato tali norme per concludere che, escludendo il periodo di sospensione illegittimo, si è raggiunta la prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado.

  • artt. 180 e 182, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamati dalla sentenza d'appello per sostenere che l'eccezione di nullità a regime intermedio doveva essere proposta entro termini stabiliti; la Cassazione ha però ritenuto prevalente la nozione di nullità assoluta quando mancano le ricerche previste dall'art. 159.

  • art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv. con legge 24 aprile 2020 n. 27

    Norme di sospensione/estinzione temporanea dei termini processuali introdotte per l'emergenza COVID-19; la Corte le ha considerate nel computo complessivo dei giorni e ha aggiunto i giorni previsti per la sospensione adducendo l'effetto sul termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Se il decreto di irreperibilità non è preceduto dalle ricerche cumulative indicate dall'art. 159 c.p.p., la nulità è assoluta e travolge gli atti successivi (incluse le notificazioni e le ordinanze di sospensione).
  • La sospensione del processo disposta su base di un decreto di irreperibilità nullo non può essere computata ai fini del calcolo della prescrizione; ciò può determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche dopo pronunce di merito.
  • L'eccezione relativa a nullità assolute può essere rilevata anche in sede di gravame; la qualificazione della nullità (assoluta vs. intermedia/relativa) è decisiva per stabilire l'operatività della sanatoria per omissioni processuali.
  • Le misure straordinarie che sospendono i termini processuali (es. disposizioni COVID) devono essere considerate nel computo della prescrizione; vanno pertanto sempre verificate insieme ai periodi di sospensione e agli impedimenti imputabili alle parti.
  • L'annullamento della condanna per prescrizione non incide necessariamente sulle statuizioni civili: se le parti civili non impugnano, le richieste di risarcimento possono restare confermate.

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