Cassazione Penale, Sentenza n. 8308/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sostenendo la falsa applicazione degli artt. 420-quater e 178 lett. c) c.p.p.: il giudice di pace aveva dichiarato l'irreperibilità e sospeso il processo ai sensi dell'art. 420-quater, senza però aver effettuato le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. (verifiche cumulative nei luoghi indicati dalla norma), procedendo unicamente a notifica a mezzo posta presso la residenza. Di conseguenza il decreto di irreperibilità sarebbe nullo e la sospensione illegittima; ciò avrebbe determinato la maturazione della prescrizione prima della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto che il decreto di irreperibilità e la sospensione del processo fossero affetti da nullità assoluta, avendo il giudice omesso le ricerche cumulative richieste dall'art. 159 c.p.p.; tale nullità investe gli atti successivi e impedisce di computare il periodo di sospensione ai fini del decorso della prescrizione. Tenuto conto inoltre dei giorni di impedimento e delle disposizioni di sospensione correlate al d.l. 18/2020, la prescrizione del reato si è perfezionata il 14/08/2020, anteriore alla pronuncia impugnata. Le statuizioni civili sono state confermate.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma sostanziale contestata: delitto di lesioni personali colpose, la fattispecie penalmente ascritta all'imputato.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede la sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato; nel caso la Corte ha ritenuto che la sospensione disposta fosse nulla perché fondata su un decreto di irreperibilità viziato.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come norma collegata alle nullità connesse alla declaratoria di irreperibilità; la controversia verteva sull'applicabilità e sulla natura della nullità relativa alla declaratoria.
art. 159 cod. proc. pen.
Stabilisce i luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche per la notifica all'imputato; la Corte ha interpretato che le ricerche devono essere eseguite cumulativamente e la loro omissione rende il decreto di irreperibilità (e gli atti successivi) nulli in senso assoluto.
artt. 157 e 161 cod. proc. pen.
Disciplina del termine di prescrizione e del suo computo; la Corte ha applicato tali norme per concludere che, escludendo il periodo di sospensione illegittimo, si è raggiunta la prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado.
artt. 180 e 182, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamati dalla sentenza d'appello per sostenere che l'eccezione di nullità a regime intermedio doveva essere proposta entro termini stabiliti; la Cassazione ha però ritenuto prevalente la nozione di nullità assoluta quando mancano le ricerche previste dall'art. 159.
art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv. con legge 24 aprile 2020 n. 27
Norme di sospensione/estinzione temporanea dei termini processuali introdotte per l'emergenza COVID-19; la Corte le ha considerate nel computo complessivo dei giorni e ha aggiunto i giorni previsti per la sospensione adducendo l'effetto sul termine prescrizionale.
Massime di principio
- Se il decreto di irreperibilità non è preceduto dalle ricerche cumulative indicate dall'art. 159 c.p.p., la nulità è assoluta e travolge gli atti successivi (incluse le notificazioni e le ordinanze di sospensione).
- La sospensione del processo disposta su base di un decreto di irreperibilità nullo non può essere computata ai fini del calcolo della prescrizione; ciò può determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche dopo pronunce di merito.
- L'eccezione relativa a nullità assolute può essere rilevata anche in sede di gravame; la qualificazione della nullità (assoluta vs. intermedia/relativa) è decisiva per stabilire l'operatività della sanatoria per omissioni processuali.
- Le misure straordinarie che sospendono i termini processuali (es. disposizioni COVID) devono essere considerate nel computo della prescrizione; vanno pertanto sempre verificate insieme ai periodi di sospensione e agli impedimenti imputabili alle parti.
- L'annullamento della condanna per prescrizione non incide necessariamente sulle statuizioni civili: se le parti civili non impugnano, le richieste di risarcimento possono restare confermate.
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