Cassazione Civile, Ordinanza n. 17171/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria contestava l'indeducibilità di alcune componenti negative del reddito. Il ricorso era stato respinto in primo grado dalla CTP e in appello dalla CTR. In Cassazione il contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi, mentre l'Agenzia resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha poi chiesto la declaratoria di estinzione del processo, deducendo che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 11 del d.l. 50/2017 e aveva versato quanto dovuto; successivamente anche il ricorrente ha richiamato la definizione agevolata e rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che il contribuente aveva aderito alla definizione della lite fiscale prevista dall'art. 11 del d.l. 50/2017 e che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione della causa nel termine previsto. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di definizione sopravvenuta del giudizio.
Norme richiamate
art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50
La definizione agevolata della lite fiscale, una volta perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di richiesta di trattazione, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. 50/2017 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, non applicabile nel caso di estinzione per causa sopravvenuta.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite fiscale, se perfezionata con il pagamento integrale delle somme dovute e non seguita dalla richiesta di trattazione nel termine previsto, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Quando il processo si estingue per una causa sopravvenuta che rende inutile la decisione sul merito, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione normativa.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se la chiusura del giudizio deriva da eventi sopravvenuti che impediscono la decisione nel merito.
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