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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29629/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponenti)

La controversia

Nel corso di un’espropriazione presso terzi il giudice dell’esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione di un credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato. Alcuni soggetti avevano poi proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sostenendo di essere cessionari del credito e deducendo che la cessione era anteriore al pignoramento, con conseguente erroneità dell’assegnazione. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione; la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello di uno degli appellanti e rigettato quello dell’altra parte. In cassazione i ricorrenti avevano articolato cinque motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d’ufficio una nullità processuale originaria: il debitore esecutato, litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, non era stato evocato né aveva partecipato al primo grado. Tale difetto di integrità del contraddittorio non era stato sanato in appello e risultava rilevabile anche in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente valida la procura speciale al ricorso per cassazione e ha poi dichiarato assorbito l’esame dei motivi di ricorso per effetto del rilievo officioso della nullità del primo grado per mancata partecipazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, affinché rinnovi il giudizio di opposizione con contraddittorio integro; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato quale base dell’ordinanza di assegnazione nell’espropriazione presso terzi

  • art. 619 c.p.c.

    indicato come rimedio di opposizione di terzo all’esecuzione

  • art. 295 c.p.c.

    menzionato per la sospensione del giudizio di primo grado per pregiudizialità rispetto ad altra controversia

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta sintetica di definizione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell’adunanza camerale a seguito di istanza di decisione

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della procura alle liti e del requisito di specialità

  • art. 365 c.p.c.

    indicato come norma che richiede la procura speciale per il ricorso per cassazione

  • art. 1367 c.c.

    invocato come criterio di conservazione, utile a interpretare la procura in senso favorevole alla sua efficacia

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato, in combinazione con il principio di conservazione, per valorizzare la validità della procura

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    base della cassazione con rinvio al giudice di primo grado in presenza di nullità del processo

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per la rimessione al primo giudice quando vi sia pretermissione di litisconsorte necessario

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale è valida se, pur redatta su foglio separato e priva di taluni elementi formali, risulti chiaramente riferita al ricorso per cassazione; nei casi dubbi va privilegiata l’interpretazione che ne conservi l’efficacia.
  • Nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione il debitore esecutato è litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione determina nullità del primo grado per difetto di contraddittorio.
  • La nullità derivante dalla pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione, e non è sanata dalla mera partecipazione del soggetto pretermesso in appello se non vi sia acquiescenza inequivoca alla decisione di primo grado.
  • Quando il vizio riguarda la mancata integrazione del contraddittorio nel primo grado, la cassazione deve disporre il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio davanti a contraddittorio pieno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

Testo integrale

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