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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48364/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Paola per il reato di cui all'art.612 c.p. (minacce). L'unico motivo di ricorso denunciava vizio di motivazione ex art.606, lett. e) c.p.p.: la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di pace manifestamente illogica e contraddittoria perché, pur richiedendo riscontri alla testimonianza della persona offesa, ha escluso la sussistenza di tali riscontri senza adeguata spiegazione. In particolare il giudice avrebbe ignorato o disatteso la natura e le ragioni delle dichiarazioni degli altri testi (es. uno intervenuto dopo i fatti, un altro che riferisce invettive ma non ricorda le esatte parole per essersi intimorito, altri che descrivono tono e contenuto minaccioso pur non fornendo testuale conferma), e non ha illustrato il percorso logico che ha portato all'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace appartenente al medesimo ufficio. La Corte ha ritenuto carente e contraddittoria la motivazione di assoluzione, in violazione dei requisiti previsti per la motivazione delle sentenze (art.546 c.p.p. richiamato). La determinazione delle spese in favore della parte civile è stata rinviata all'esito del nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art.612 cod. pen.

    Norma che sanziona il reato di minacce; nel procedimento, il fatto contestato all'imputata è stato qualificato con riferimento a questa disposizione.

  • art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali entro i quali è stato proposto il motivo di ricorso; richiamato per definire i termini dell'impugnazione del pubblico ministero.

  • art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione consistente in contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione impugnata.

  • art.36 d.lgs. n.274/2000

    Disciplina l'impugnabilità delle sentenze del giudice di pace da parte del pubblico ministero; richiamato per spiegare il potere di ricorso per cassazione del P.M. contro le sentenze del giudice di pace.

  • art.39-bis d.lgs. n.274/2000

    Richiamato in combinato disposto con le modifiche normative che regolano i motivi proponibili dal P.M. contro le sentenze del giudice di pace; chiarisce l'interpretazione della portata delle impugnazioni.

  • art.606, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi proponibili contro sentenze pronunciate in grado d'appello: la Corte usa la distinzione per spiegare la piena operatività dei motivi di cui all'art.606 nel caso di sentenze inappellabili del giudice di pace.

  • art.546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiama i requisiti di motivazione della sentenza che consentono al terzo di comprendere il percorso logico del giudice; la Corte ha ritenuto che il Giudice di Pace non abbia rispettato tali requisiti.

  • art.530, comma finale, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione per insufficienza di prove o per non aver commesso il fatto; la sentenza impugnata pronunciava l'assoluzione ai sensi di questa disposizione e la Cassazione ha valutato la correttezza motivazionale di tale decisione.

  • art.623 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui, in mancanza di norma specifica, il giudice di rinvio è un giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza; utilizzato per individuare il giudice di rinvio nel caso di annullamento con rinvio.

  • art.569, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato per richiamare l'eccezione dell'ipotesi di "saltum"; la Corte ne evidenzia la non applicabilità come regola generale nella determinazione del giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso sentenze inappellabili del giudice di pace (comprese assoluzioni), invocando tutti i motivi di cui all'art.606 c.p.p., incluso il vizio di motivazione.
  • La testimonianza della persona offesa può, se ritenuta attendibile, essere idonea a fondare la condanna anche se non corroborata, ma il giudice deve valutare e motivare in modo esplicito e logico l'attendibilità o meno di tale testimonianza.
  • Quando il giudice esclude il valore di riscontro attribuito ad altre testimonianze, è necessario che dia conto delle ragioni per cui tali dichiarazioni non costituiscono conferma: non è sufficiente un'affermazione apodittica.
  • La motivazione deve illustrare il percorso logico che connette le prove raccolte alla decisione: contraddizioni o carenze nella motivazione possono legittimare l'annullamento in Cassazione.
  • Se la Cassazione annulla con rinvio una sentenza inappellabile del giudice di pace, il rinvio va ad altro giudice di pace dello stesso ufficio (giudice equiordinato).
  • La decisione sulle spese può essere rinviata all'esito del nuovo giudizio: l'annullamento non determina automaticamente la liquidazione delle spese processuali a favore delle parti civili.

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