Cassazione Penale, Ordinanza n. 05723/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per truffa. Il primo motivo denunciava violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. per asserita mancata notifica al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel procedimento cartolare. Il secondo motivo censurava la conferma della responsabilità per il reato di truffa, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., ma in sostanza proponeva una diversa lettura delle prove e riproduceva rilievi già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale. Le memorie depositate non introducevano elementi idonei a mutare il giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel procedimento cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia, non esiste più un obbligo di comunicazione alle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero/procuratore generale, essendo sufficiente il loro deposito nei termini previsti e la possibilità per le parti di chiederne copia in cancelleria. Ha poi ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità perché privo di specificità e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, a fronte di una motivazione di merito congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancata notifica delle conclusioni scritte del pubblico ministero non integra, nel rito cartolare post-riforma Cartabia, la nullità dedotta, perché non è più previsto un obbligo di comunicazione alle altre parti oltre al deposito delle richieste nei termini e alla loro disponibilità in cancelleria.
Norma incriminatrice del reato oggetto della conferma di responsabilità in appello e del controllo di legittimità richiesto nel ricorso.
Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ribadisce che il motivo, così formulato, mira in realtà a una diversa valutazione delle prove e non è scrutinabile come vizio di legittimità.
Nel procedimento di appello cartolare la disciplina vigente non prevede la comunicazione alle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero, ma solo il deposito nei termini e la possibilità di accesso alle richieste.
Nel procedimento di cassazione cartolare, dopo la riforma Cartabia, non è previsto un obbligo di comunicazione alle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero/procuratore generale.
Massime di principio
- Nel procedimento cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia, le conclusioni scritte del pubblico ministero non devono essere comunicate alle altre parti dalla cancelleria: è sufficiente il loro deposito nei termini di legge, restando alle parti la facoltà di acquisirne copia in cancelleria.
- La mancata notifica delle conclusioni del pubblico ministero, quando la disciplina applicabile non la prevede più, non integra la nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La cassazione non rivaluta l'attendibilità delle prove né sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito se la motivazione impugnata è congrua e non illogica.
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