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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29810/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata da parte del Tribunale di Palermo, poi confermata dalla Corte d’appello che ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto dalla società. In cassazione la società ha articolato due motivi. Con il primo ha dedotto violazione dell’art. 1 l.fall., sostenendo di essere priva dei requisiti dimensionali per l’assoggettamento a fallimento: avrebbe cessato l’attività, sarebbe in corso la liquidazione e i bilanci dei tre esercizi anteriori non evidenzierebbero attivo, ricavi o debiti oltre le soglie di fallibilità; ha inoltre prospettato che alcune imprecisioni dei bilanci dipendevano da negligenza dei professionisti incaricati e dal mancato rilascio dei registri contabili. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115, 61 ss. e 191 ss. c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente considerato le prove documentali contabili e fiscali prodotte e che una corretta valutazione di tali documenti avrebbe imposto l’accoglimento del reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente inammissibili perché generici e diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei dati contabili, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che la valutazione delle prove offerte dal debitore e dell’attendibilità dei dati contabili spetta al giudice di merito, secondo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., e che non era stata articolata una vera censura motivazionale ammissibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    reclamo ex art. 18 l.fall.

    È il rimedio esperito contro la sentenza dichiarativa di fallimento; la decisione impugnata aveva rigettato il reclamo.

  • art. 1 l.fall.

    Disciplina i presupposti dimensionali di fallibilità; la ricorrente sosteneva di rientrare tra i soggetti non soggetti a fallimento per difetto delle soglie previste.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione ... in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del ricorso per cassazione, ma le censure sono state giudicate inammissibili perché in realtà miravano a una rivalutazione di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

    La Corte non ha ravvisato una vera violazione del criterio di valutazione della prova, ribadendo che la lettura del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.

  • artt. 61 ss. c.p.c.

    nonché degli artt. 61 ss. ... c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la mancata considerazione di documenti e la gestione della prova; la censura è stata reputata inammissibile.

  • artt. 191 ss. c.p.c.

    nonché degli artt. 191 ss. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di consulenza e attività istruttoria; la Corte non ha esaminato nel merito tali doglianze per genericità e inammissibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e dell’attendibilità dei dati contabili appartiene al giudice di merito, non al giudice di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    raddoppio del contributo unificato

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei documenti contabili già esaminati dal giudice di merito: tali apprezzamenti restano riservati al giudice di merito, cui spetta il prudente apprezzamento delle prove.
  • Le censure ex art. 360 c.p.c. devono denunciare un reale error iuris o un vizio motivazionale ammissibile; sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano soltanto a una diversa lettura dei fatti di causa.
  • Nel giudizio di fallimento, l’allegazione dell’insussistenza dei requisiti dimensionali non basta se la doglianza in cassazione si risolve in contestazioni generiche sui bilanci e sui documenti, senza una specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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