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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23513/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione di guida in stato di ebbrezza (art. 186 D.lgs. 285/1992) con tasso alcolemico 1,13 g/l e aggravante per aver provocato un incidente. L'imputata ha proposto opposizione al decreto penale di condanna chiedendo la sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168-bis c.p.). Il GIP ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione perché la richiesta di elaborazione del programma con l'UEPE era stata allegata tardivamente, ritenendo che la produzione del programma o della richiesta di elaborazione fosse dimostrazione della serietà dell'istanza e requisito di ammissibilità dell'atto di opposizione (richiamando art. 461 e art. 464-bis c.p.p. e giurisprudenza). Il ricorrente in Cassazione ha sostenuto che né l'art. 461 né l'art. 464-bis prevedono la sanzione dell'inammissibilità dell'opposizione per la mancata presentazione contestuale del programma, che l'opposizione apre un autonomo giudizio nel quale la messa alla prova può essere valutata successivamente (art. 464, 464-quater, 464-novies) e che la serietà va valutata con i criteri e i momenti previsti dalla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale. La Corte ha chiarito che, una volta proposta opposizione, il decreto penale perde efficacia di condanna anticipata e si apre un giudizio autonomo; pertanto, ove la richiesta di messa alla prova risulti inammissibile, il GIP avrebbe dovuto emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., e non dichiarare esecutivo il decreto penale. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi all'Ufficio GIP del Tribunale di Firenze per il prosieguo (decisione del 30/04/2025). Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 186

    Norma del codice della strada che incrimina la guida in stato di ebbrezza; applicata per definire il fatto-reato (tasso alcolemico 1,13 g/l) e l'aggravante per incidente.

  • Codice di procedura penale, art. 461

    Regola le ipotesi di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale; la Corte ha interpretato che l'assenza della richiesta di messa alla prova non è tra le cause di inammissibilità previste dall'art. 461.

  • Codice di procedura penale, art. 464-bis

    è presentata con l'atto di opposizione

    Prevede che la richiesta di sospensione per messa alla prova venga presentata con l'atto di opposizione, ma non stabilisce una specifica sanzione di inammissibilità dell'opposizione in caso di mancata produzione del programma o della richiesta; la Corte ha ribadito che tale mancanza non può automaticamente rendere inammissibile l'opposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 464

    Disposizioni sul conseguente giudizio dopo opposizione; la Corte ha ricordato che il decreto penale, una volta opposto, viene revocato ex nunc e che in caso di inammissibilità della messa alla prova il GIP deve emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464, anziché dichiarare esecutivo il decreto penale.

  • Codice di procedura penale, art. 464-quater

    Prevede i criteri e le modalità di valutazione della serietà dell'istanza e della meritevolezza dell'imputato, compresa la possibilità di udienza e l'esame dei parametri dell'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che la valutazione della serietà debba avvenire nei momenti e con i criteri previsti da questa norma, non mediante rigido controllo formale preliminare sulla presenza del programma UEPE.

  • Codice di procedura penale, art. 464-novies

    Consente la riproposizione dell'istanza di messa alla prova in specifiche ipotesi; la Corte ha richiamato la possibilità di riproporre la domanda, a conferma che l'inammissibilità iniziale della richiesta non impedisce il prosieguo del giudizio.

  • Codice penale, art. 168-bis

    Norma sostanziale e procedurale collegata alla messa alla prova; disciplina gli effetti e le condizioni della sospensione per messa alla prova invocata dall'imputata.

  • Codice penale, art. 133

    Elenca i parametri di valutazione della personalità e della pericolosità sociale utili anche per la valutazione della meritevolezza e della serietà dell'istanza di messa alla prova ai sensi dell'art. 464-quater.

Massime di principio

  • L'inammissibilità della richiesta di messa alla prova presentata con l'opposizione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale; l'opposizione apre un giudizio autonomo.
  • Se il GIP ritiene inammissibile la richiesta di messa alla prova, deve comunque dar corso all'opposizione e, in assenza di riti alternativi, adottare il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464 c.p.p., non dichiarare esecutivo il decreto penale.
  • La verifica della 'serietà' dell'istanza di messa alla prova va effettuata con i criteri e nei momenti previsti dall'art. 464-quater (eventuale udienza, valutazione dei parametri di art. 133 c.p.), e non con un rigido controllo preventivo della mera presenza del programma UEPE al momento dell'opposizione.
  • L'avvocato difensore dovrebbe comunque proporre opposizione anche se la documentazione UEPE non è completa, allegando prova dell'avvenuto inoltro della richiesta e degli eventuali percorsi terapeutici già intrapresi; la messa alla prova può essere integrata o riproposta successivamente.
  • In caso di pronuncia del GIP che dichiara inammissibile l'opposizione per carenza formale legata alla messa alla prova, il ricorso in Cassazione è una via percorribile e, secondo l'orientamento consolidato, può portare all'annullamento del provvedimento e alla rimessione degli atti al giudice di merito per il prosieguo.

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