Cassazione Penale, Ordinanza n. 21234/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda la revoca di una misura alternativa alla detenzione adottata dal Tribunale di sorveglianza, preceduta da un provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza. Il ricorrente ha dedotto un solo motivo: la decisione del Tribunale di sorveglianza sarebbe stata adottata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 51-ter ord. pen. per provvedere sulla revoca, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di revoca. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, chiarendo che il mancato rispetto di tale termine comporta soltanto la perdita di efficacia del precedente provvedimento di sospensione della misura, ma non incide sulla validità del provvedimento di revoca.
Norme richiamate
Il termine di trenta giorni per la decisione del Tribunale di sorveglianza sulla revoca della misura alternativa, se non rispettato, determina solo la perdita di efficacia del precedente provvedimento di sospensione della misura, ma non travolge il provvedimento di revoca.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La violazione del termine previsto per la decisione del Tribunale di sorveglianza in tema di revoca di misura alternativa non comporta, di per sé, l'illegittimità della revoca, ma soltanto l'inefficacia del provvedimento cautelare di sospensione precedentemente adottato.
- Un motivo di ricorso che censuri esclusivamente la tardività della decisione rispetto al termine stabilito per la revoca è manifestamente infondato se la giurisprudenza di legittimità ne esclude l'incidenza sulla validità della revoca.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e sono ravvisabili profili di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione, deve disporsi la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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