Cassazione Penale, Sentenza n. 42295/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in prime cure (pena sospesa: 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa) per i reati indicati ai capi A e B (artt. 112 e 392 c.p.; artt. 112 e 349 c.p.). Le censure principali riguardano: 1) l'intervenuta prescrizione dei reati, con contestazione del calcolo dei termini e della rilevanza della sospensione per irreperibilità (periodo 18/07/2019-12/11/2020); 2) l'illegittimità del decreto di irreperibilità e della conseguente sospensione (sostenendo che l'imputato era comunque rintracciabile); 3) vizi motivazionali e carenza probatoria circa la presenza dei ricorrenti sul luogo del fatto e il riconoscimento operato dal proprietario; 4) nullità dell'ordinanza di sospensione del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha ritenuto che i fatti sono stati commessi il 7 marzo 2013 e che il termine massimo di prescrizione doveva considerarsi fissato al 7 settembre 2020 ai sensi degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2 c.p. Inoltre, anche assumendo la legittimità della sospensione disposta ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. per irreperibilità, l'estensione della prescrizione prevista dall'art. 159, ultimo comma, c.p. deve essere calcolata come frazione (es. un quarto) sul termine prescrizionale ordinario e non sul termine massimo: quindi, anche conteggiando la sospensione 18/07/2019-12/11/2020, la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia della Corte d'appello (2/03/2022). La Corte ha escluso la possibilità di pronunciare una assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., ritenendo che dal compendio probatorio non emerga in modo chiaro l'assenza di responsabilità.
Norme richiamate
Articolo richiamato per segnalare il concorso di persone nel reato; la sentenza non entra nel merito sostanziale della responsabilità ma indica le norme cui era riferita l'imputazione.
Articolo fatto oggetto dell'imputazione (capo A); la Corte non decide sul merito per effetto dell'estinzione per prescrizione.
Articolo fatto oggetto dell'imputazione (capo B); come sopra, non è stata pronunciata decisione sul merito dato l'annullamento per prescrizione.
Stabilisce il termine prescrizionale ordinario parametrato alla pena massima edittale; la Corte lo utilizza come base per il calcolo del termine di prescrizione.
Prevede i limiti massimi di proroga/differimento applicabili al termine ordinario in presenza di circostanze particolari; la Corte lo distingue dal termine ordinario richiamato dall'art. 157.
art. 159, ultimo comma cod. pen.
"nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (...id est: in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato nei confronti del quale non sia possibile procedere al rinnovo della notificazione dell'avviso di udienza ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen....), la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"
Precisazione normativa interpretata come limite alla durata della sospensione: l'estensione della prescrizione per sospensione per irreperibilità è calcolata in riferimento al termine prescrizionale ordinario (art. 157), e la sua estensione non può eccedere i limiti fissati dall'art. 161, comma 2.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma che consente la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato; la Corte considera legittima in astratto tale sospensione ma chiarisce che l'effetto sulla prescrizione è regolato dall'art. 159 c.p. e dai limiti di cui all'art. 161 c.p.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Previsione che consente l'assoluzione di merito quando emerga in modo evidente la prova dell'innocenza; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per applicarla e quindi ha annullato per prescrizione senza pronunciarne l'applicazione.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato di regola sul termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p.; le proroghe o estensioni connesse a sospensioni processuali non si applicano automaticamente al termine 'massimo' ma seguono i limiti e le modalità dettate dagli artt. 159 e 161 c.p.
- La sospensione del processo per irreperibilità ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. può giustificare un prolungamento del decorso prescrizionale, ma tale prolungamento è una frazione (es. un quarto) del termine ordinario e non una estensione calcolata sul termine massimo; inoltre la durata complessiva non può superare i limiti dell'art. 161, comma 2.
- Se, dopo il computo corretto dei termini e delle eventuali sospensioni ammesse dalla legge, la prescrizione si è già perfezionata prima di una sentenza di appello o di Cassazione, la Suprema Corte annullerà la condanna per estinzione del reato senza rinvio.
- Contestare l'irreperibilità (es. dimostrando la raggiungibilità dell'imputato) è un rimedio necessario ma non sempre sufficiente a evitare la prescrizione: occorre verificare l'effetto concreto di tale contestazione sul computo complessivo dei termini.
- L'annullamento per prescrizione non comporta una valutazione positiva della responsabilità; per ottenere un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. è necessaria una evidenza probatoria che escluda la responsabilità, cosa diversa dalla mera estinzione del reato per decorso dei termini.
- In sede di gravame o impugnazione è fondamentale dedurre tempestivamente e dettagliatamente il vizio di calcolo della prescrizione: se la prescrizione è già maturata al momento della sentenza impugnata, la censura è spesso decisiva.
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