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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42587/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contiguglia ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritti alcuni capi, censurando in primo luogo la data di cessazione dell'associazione a delinquere (la Corte di merito aveva indicato gennaio 2013; il ricorrente chiedeva di retrodatare alla fine delle intercettazioni - gennaio 2012 - o all'ultimo reato-fine - aprile 2012), con la conseguenza che, retrodatata la cessazione, il reato sarebbe risultato prescritto già prima della sentenza di primo grado. In secondo luogo ha contestato il calcolo delle giornate di sospensione del termine di prescrizione operate dalla Corte di appello (il ricorrente indicava 301 giorni; la Corte ha ritenuto diversa la sommatoria e il ricorso ha segnalato errori di computo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la data di cessazione dell'associazione fissata nei capi di imputazione e nelle sentenze di merito (gennaio 2013), considerando anche la contestazione di un falso ideologico del 7 maggio 2013 che dimostra la persistenza dell'attività del gruppo. Quanto al computo delle sospensioni, la Corte ha rilevato inesattezze nell'elencazione del ricorrente e ha ricostruito le sospensioni in 222 giorni (non 192 né 301), applicando le regole di sospensione previste dall'art.159 c.p. (es. limite di 60 giorni per legittimo impedimento). Con il termine così determinato (otto anni e nove mesi dalla cessazione, aumentato dalle sospensioni), la prescrizione non era maturata prima della sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come possibile strumento per pronunciare la prescrizione già all'udienza di primo grado se la fine dell'associazione fosse stata retrodatata; la Corte non ha ritenuto applicabile tale pronuncia perché non ha condiviso la retrodatazione proposta.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione a delinquere; la Corte ha considerato che, per il ruolo di organizzatore contestato a Contiguglia, la prescrizione massima applicabile è di otto anni e nove mesi (calcolata con gli aumenti di legge).

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Richiamato implicitamente per spiegare l'aumento del termine di prescrizione rispetto a quello ordinario, applicato nel caso dell'imputato in qualità di organizzatore.

  • art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.

    Norma sulla sospensione della prescrizione per legittimo impedimento dell'avvocato; la Corte ha applicato la sospensione massima di 60 giorni per gli specifici rinvii giustificati e ha computato complessivamente 222 giorni di sospensione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese e contributo alla Cassa delle ammende per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha utilizzato questa disposizione per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • La data di cessazione dell'associazione a delinquere va determinata in base alla contestazione formale e agli illeciti ad essa riferiti: non è sufficiente farla coincidere con la fine delle intercettazioni se l'imputazione contiene eventi successivi che dimostrino la persistenza dell'attività associativa.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno conteggiate le sospensioni previste dalla legge (art.159 c.p.): il computo deve rispettare i limiti temporali stabiliti (es. 60 giorni per legittimo impedimento dell'avvocato) e ogni errore di somma va documentalmente provato; correzioni formali nel computo difficilmente comportano l'annullamento se non incidono sul risultato finale.
  • La valutazione della persistenza dell'associazione ha natura essenzialmente fattuale; per ottenere la retrodatazione della cessazione il ricorrente deve fornire elementi probatori chiari che contraddicano la contestazione formale o le conclusioni di merito.
  • La declaratoria di prescrizione può essere pronunciata anche d'ufficio o su richiesta, ma il suo accoglimento dipende dal corretto accertamento della decorrenza del termine e del computo delle sospensioni: errori nel calcolo non sono determinanti se, una volta rettificati, la prescrizione non sarebbe comunque maturata.
  • Ricorsi che si limitano a contestare apprezzamenti di fatto o il computo temporale senza fornire nuova prova documentale sono esposti al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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