Cassazione Civile, Ordinanza n. 20760/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 181.149,16, oltre interessi, quale corrispettivo di forniture di materiale per la raccolta differenziata effettuate nel 2008. La società debitrice aveva proposto opposizione sostenendo che non vi fosse un vincolo contrattuale tra le parti, poiché le forniture non sarebbero state eseguite in suo favore ma in favore del Comune di Forio. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. In appello la società fornitrice aveva contestato tale decisione, ma la Corte territoriale aveva confermato il rigetto ritenendo non provata la conclusione di un contratto tra le due società: risultavano solo fatture, alcune testimonianze attestavano contatti e trattative su prezzo e tempi di consegna, ma mancava prova documentale della consegna e della stipula del contratto. In cassazione la società fornitrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dalle prove testimoniali e dalla consegna della merce sarebbe emersa la conclusione del contratto; con il secondo ha lamentato nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria, apparente e perplessa, affermando che la Corte d’appello avesse riconosciuto trattative e consegna della merce ma poi illogicamente negato il contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sovvertire la valutazione delle prove testimoniali compiuta dal giudice di merito sulla stipula del contratto di fornitura; inoltre, la censura sull’omesso esame era preclusa dalla doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché sostanzialmente volto a un nuovo esame dei fatti e a ribaltare l’interpretazione della Corte d’appello, la quale aveva espresso una motivazione ritenuta chiara e sufficiente; la doglianza sulla contraddittorietà della motivazione è stata reputata formulata secondo il vecchio art. 360, n. 5, c.p.c., non applicabile ratione temporis. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo per la ricorrente del pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi in cassazione nei limiti richiamati dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura formulata sulla base della previgente versione del motivo di ricorso per vizi motivazionali è inammissibile se non applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quando la doglianza mira in sostanza a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella accolta nella sentenza impugnata.
- L’errore di valutazione della prova, relativo all’idoneità dimostrativa della fonte probatoria, non è sindacabile in cassazione; è invece sindacabile solo l’errore di percezione che riguardi il contenuto oggettivo della prova.
- In caso di doppia conforme di merito, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa nei limiti previsti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La deduzione di motivazione contraddittoria o apparente è inammissibile se costruita sulla base di una formulazione normativa del vizio motivazionale non più applicabile al ricorso soggetto alla disciplina vigente.
- Quando la motivazione della sentenza di merito esplicita in modo sufficiente le ragioni della decisione sulla mancata prova del contratto, il ricorso che pretenda una nuova valutazione degli elementi istruttori non supera il vaglio di ammissibilità.
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