Cassazione Civile, Ordinanza n. 07281/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rinnovo del c.c.n.l. della sanità privata del 15.9.2010, che prevedeva nuovi importi retributivi con decorrenza da settembre 2010 e demandava a livello regionale la negoziazione di una eventuale una tantum riferita al periodo di vacanza contrattuale 2006-2010. Alcune lavoratrici hanno chiesto alla casa di cura il pagamento di tale una tantum, e la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda ritenendo che il diritto fosse già riconosciuto in sede collettiva come inderogabile, mentre fosse stato rimesso alla sola volontà del debitore il quando della prestazione, con conseguente nullità della condizione ex art. 1355 c.c.; ha inoltre liquidato le somme sulla base dei conteggi prodotti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'accordo collettivo e dei canoni ermeneutici, sostenendo che il diritto all'una tantum fosse subordinato a un accordo sindacale decentrato regionale, mai intervenuto tempestivamente, e che la Corte d'appello avesse impropriamente interpretato il verbale del 31.1.2013; secondo, violazione del medesimo accordo e degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte riconosciuto gli aumenti o comunque gli effetti economici con decorrenza retroattiva, mentre l'accordo li prevedeva solo per il futuro. Le lavoratrici hanno eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per la pendenza di un procedimento di correzione di errore materiale e per il deposito di documenti nuovi in cassazione, ma tali eccezioni sono state disattese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi di ricorso, richiamando precedenti conformi in controversie analoghe, e ha censurato l'interpretazione data dalla Corte d'appello ai verbali sindacali e all'accordo collettivo: non era corretto isolare la formula con cui l'AIOP aveva riconosciuto l'una tantum come diritto inderogabile dei lavoratori, perché il contesto complessivo mostrava una persistente e grave crisi economico-finanziaria del settore sanitario privato e la rimessione della negoziazione al livello regionale per l'eventuale erogazione della somma. In questo quadro la Corte ha escluso che potesse dirsi accertato un diritto già pienamente esigibile all'una tantum secondo la lettura della sentenza impugnata. Perciò ha accolto il ricorso della casa di cura, cassato la sentenza d'appello e rinviato alla stessa Corte territoriale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge richiamato dalla ricorrente.
I canoni ermeneutici del contratto collettivo devono essere applicati valorizzando il testo nel suo complesso e il contesto delle clausole, non isolando singole espressioni dal resto dell'accordo.
La Corte d'appello lo aveva applicato ritenendo nulla una condizione meramente potestativa; la Cassazione, accogliendo il ricorso, ha escluso la correttezza di quella ricostruzione interpretativa del regolamento collettivo.
art. 36 Cost.
Richiamato dal giudice di merito come base del riconoscimento della spettanza dell'una tantum, ma non condiviso dalla Cassazione nella misura in cui veniva ricavato un diritto esigibile in assenza dell'accordo regionale.
La pendenza del procedimento di correzione non sospende in sé l'impugnazione quando il ricorso non investe il contenuto corretto o il quantum oggetto della correzione.
In cassazione non possono essere depositati documenti nuovi non prodotti nei precedenti gradi di giudizio se non nei limiti consentiti dalla norma e se attinenti solo al merito del ricorso.
art. 118, comma, disp. att. c.p.c.
La Corte vi ricorre per rinviare, per relationem, a precedenti conformi e ai relativi approfondimenti.
Massime di principio
- Nel contratto collettivo e nei verbali sindacali l'interpretazione deve essere sistematica: non può attribuirsi valore decisivo a una singola espressione se il contesto complessivo mostra una volontà diversa o più articolata delle parti collettive.
- Quando le parti collettive subordinano l'erogazione di un'emolumento a una successiva negoziazione territoriale o regionale, non è automaticamente configurabile un diritto già pienamente esigibile in assenza dell'intesa prevista.
- La crisi economico-finanziaria del settore, se espressamente considerata dalle parti sociali come presupposto della disciplina negoziale, costituisce elemento interpretativo centrale per valutare se l'erogazione di somme aggiuntive sia dovuta e in quali tempi.
- La correzione di errore materiale non rende improcedibile o inammissibile il ricorso per cassazione quando l'impugnazione riguarda questioni diverse dal contenuto oggetto della correzione.
- La contumacia della parte nel giudizio di merito non equivale ad ammissione dei fatti allegati dall'avversario e non dispensa quest'ultimo dall'onere probatorio.
- In cassazione il deposito di documenti nuovi è precluso se i documenti non sono stati prodotti nei precedenti gradi e se non sono pertinenti ai soli profili di ammissibilità del ricorso.
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