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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6408/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede cautelare, aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 10/05/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per partecipazione all'associazione di tipo mafioso (416-bis) relativa alla cosca di Sant'Onofrio. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del pericolo di recidiva: sosteneva che il Tribunale si era basato su valutazioni astratte sul fenomeno della 'ndrangheta senza valutare la sua concreta posizione personale, la condotta positiva successiva alla scarcerazione (provvedimento del Tribunale della Libertà del 16/01/2020) e il fatto che le condotte contestate risalirebbero a oltre 15 anni prima

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto che la sopravvenuta condanna in primo grado renda superati i profili relativi ai gravi indizi già valutati in sede di indagini preliminari, salvo che non siano prodotti elementi di prova nuovi. Ha inoltre confermato che il Tribunale aveva motivato specificamente la rilevanza della posizione personale del ricorrente, attribuendogli un ruolo organico e di rilievo nella cosca (delegato per i rapporti con 'ndrine in Liguria e Piemonte, partecipe nel settore degli stupefacenti) e che il periodo di silenzio non è di per sé idoneo a sconfiggere la presunzione di pericolosità quando si tratta di associazioni mafiose storiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte sottolinea che, con riferimento a tale fattispecie e alle cosche storiche, sussiste una presunzione relativa di pericolosità che non è superata dal mero decorso del tempo senza dimostrazione di recesso dall'associazione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale che stabilisce la presunzione relativa delle esigenze cautelari; la Corte ricorda che, ai fini del superamento della presunzione per reati di cui all'art. 416-bis, è necessario evidenziare elementi concreti quali il recesso per le mafie "storiche", mentre per associazioni meno stabili il decorso del tempo può assumere rilievo

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

Massime di principio

  • La sopravvenuta condanna in primo grado rende in via generale superati i profili del riesame relativi ai gravi indizi valutati in fase di indagini preliminari: il ricorso per riesame diventa inammissibile salvo che non siano prodotti elementi di prova nuovi che possano modificare la lettura degli indizi originari
  • Nelle ipotesi di 416-bis riferite a cosche "storiche" o particolarmente stabili, la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata dal semplice decorso del tempo; per ottenere la revoca della misura cautelare occorre dimostrare un concreto recesso dall'associazione
  • La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari deve tenere conto della posizione personale del destinatario della misura (ruolo nell'organizzazione, condotte contestate, precedenti penali e violazioni di misure di prevenzione); argomentazioni generiche sul fenomeno mafioso senza collegamento alla posizione individuale sono insufficienti
  • Il cosiddetto periodo di silenzio o inattività può rilevare maggiormente con riferimento ad associazioni non riconducibili a mafie storiche; la rilevanza del tempo è quindi contestuale e dipende dalla struttura e stabilità del sodalizio
  • Ricorsi generici o che omettono di fornire nuovi elementi di prova rispetto a fatti già giudicati possono essere dichiarati manifestamente infondati e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende

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