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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11885/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato ha impugnato l'ordinanza del tribunale quale giudice dell'esecuzione che aveva negato l'applicazione dell'art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di due precedenti condanne: una del Tribunale di Verona per tentato furto in abitazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi il 7 febbraio 2017, e una del Tribunale di Milano per tentato furto in abitazione in concorso, commesso il 27 luglio 2017. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe sottovalutato l'omogeneità dei reati, la sostanziale sovrapponibilità delle condotte e la limitata distanza temporale tra i fatti, così da rendere applicabile il medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: il provvedimento impugnato aveva motivato in modo adeguato sull'assenza di prova dell'identità del disegno criminoso sin dalla commissione del primo reato, valorizzando il diverso luogo di commissione, il diverso concorrente nei fatti e il dato che, dopo il primo episodio, il ricorrente era stato arrestato e condannato. Ha quindi confermato che dagli atti emergeva, piuttosto, una reiterazione abituale di condotte criminose e che il ricorso mirava in parte a ottenere una nuova valutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina del reato continuato richiede che l'identità del disegno criminoso sia desumibile già dal primo reato; non basta la mera omogeneità delle fattispecie, la vicinanza temporale o la somiglianza delle condotte, specie se gli atti mostrano una reiterazione abituale di reati distinti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l'identità del disegno criminoso deve essere già riconoscibile al momento della commissione del primo reato; la prova non può fondarsi soltanto su omogeneità, serialità o prossimità temporale dei fatti.
  • La presenza di elementi fattuali eterogenei, come diverso luogo di commissione, diverso concorrente o intervenuti arresto e condanna dopo il primo episodio, può escludere la configurabilità di un unico programma criminoso e orientare verso una mera reiterazione abituale di condotte.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito; quando le censure mirano a una lettura alternativa degli atti, il ricorso è inammissibile se non si confronta con una motivazione adeguata e logica.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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