Cassazione Penale, Ordinanza n. 29318/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentativo di furto aggravato. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p., sostenendo che non potesse essere desunta dalla sola commissione del fatto in ora notturna; dall'altro, vizio di motivazione per la mancata indicazione della misura della riduzione di pena per il tentativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione sulla circostanza aggravante della minorata difesa, richiamando il principio per cui il fatto commesso di notte può integrare l'aggravante se, in concreto, risulta ostacolata la difesa pubblica o privata e non vi sono circostanze neutralizzanti; nel caso concreto, l'oscurità, l'assenza di persone e dipendenti e la scelta di agire confidando di non essere visto sono stati considerati elementi idonei, mentre la videosorveglianza non esclude la minorata difesa perché consente solo l'identificazione successiva. Quanto alla pena per il tentativo, la Corte ha ribadito che il delitto tentato è figura autonoma e che la pena può essere determinata con metodo diretto o bifasico, purché la riduzione resti entro il limite di legge; la doglianza è stata quindi ritenuta infondata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza aggravante della minorata difesa può essere integrata anche dalla commissione del fatto in tempo di notte, ma solo se in concreto la pubblica o privata difesa risulti ostacolata e non vi siano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare l'effetto.
Il delitto tentato è una figura autonoma di reato, con propria struttura e autonomia sanzionatoria; la pena può essere determinata con metodo diretto o bifasico, nel rispetto dei limiti di riduzione previsti dalla legge.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Massime di principio
- La minorata difesa può essere desunta dalla commissione del fatto in orario notturno anche senza ulteriori circostanze di tempo, luogo o persona, ma è necessario verificare in concreto se la capacità di difesa sia stata effettivamente ostacolata e se non vi siano elementi che neutralizzino tale effetto.
- La presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude di per sé la minorata difesa quando consenta soltanto l'identificazione ex post e non l'immediata percezione del fatto delittuoso.
- Nel delitto tentato la pena non deve necessariamente essere calcolata partendo dalla pena del reato consumato con successiva riduzione: è ammesso anche un criterio diretto o sintetico, purché la diminuzione resti entro i limiti legali.
- La mancata esplicitazione del percorso aritmetico di determinazione della pena non integra di per sé vizio di legittimità se la quantificazione risulta comunque conforme ai vincoli normativi e logicamente comprensibile dal complesso della motivazione.
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