Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26152/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito di una motivazione già adeguatamente espressa dal giudice d'appello. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava un imputato condannato per due episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, commessi in Forlì tra febbraio 2014 e il 28 aprile 2014. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del G.U.P. di Forlì, aveva rideterminato la pena in anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa. Con l'unico motivo di ricorso si contestava, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata applicazione nella misura di un terzo delle attenuanti generiche riconosciute; la difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non valorizzarle maggiormente. La Cassazione rileva però che la doglianza riproponeva una questione già trattata in appello, dove il diniego della maggiore riduzione era stato motivato anche richiamando i numerosi precedenti penali dell'imputato, incluso uno per reati specifici, e che la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata per due episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione, si risolva nella mera riproposizione di questioni già esaminate dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo travisamento o una illogicità manifesta della motivazione.
  • La determinazione dell'entità del beneficio delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sorretta anche dal rilievo dei precedenti penali dell'imputato; la Cassazione non può sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura del materiale valutativo.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito, essendo limitato alla verifica della coerenza razionale e della sufficienza logica della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma equitativamente fissata a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.