Cassazione Penale, Ordinanza n. 22851/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è formulata in modo generico e non specifico, perché si limita a riproporre censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di secondo grado. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato, ai fini della prova della consapevole ricezione dell'autovettura rubata, la mancata spiegazione della disponibilità del bene, il comportamento tenuto dall'imputato al controllo e la natura del bene ricettato. La Corte osserva inoltre che la possibile incidenza della semi-infermità sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione, in quanto questione non previamente proposta in appello, con conseguente inammissibilità anche sotto questo profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo ex art. 581 c.p.p. e la proposizione in sede di legittimità di una questione nuova, concernente l'eventuale interferenza della semi-infermità dell'imputato sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale evocata dal ricorrente come parametro della violazione di legge; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità o la mera riproposizione delle censure di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità.
In cassazione non possono essere dedotte questioni non previamente sollevate nei gradi di merito; la deduzione per la prima volta della possibile incidenza della semi-infermità è quindi preclusa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il requisito della specificità non si esaurisce nell'assenza di genericità formale, ma impone una effettiva correlazione tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza confutare le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione, integra difetto di specificità del motivo.
- Una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità; la sua proposizione comporta inammissibilità.
- Nella valutazione della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, il giudice può valorizzare indici sintomatici quali l'assenza di una giustificazione sulla disponibilità del bene, il comportamento tenuto al controllo e le caratteristiche del bene stesso.
Come è indicizzato
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