Cassazione Civile, Ordinanza n. 26266/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato avvisi di rettifica del classamento catastale relativi ad aerogeneratori siti in due comuni pugliesi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'atto impugnato aveva illegittimamente computato nella rendita catastale la torre/pala degli aerogeneratori attribuendole una quota pari al 38,9% della precedente valutazione. La società ha quindi contestato il criterio di stima adottato, assumendo che la torre non dovesse essere inclusa nel calcolo della rendita se funzionale al processo produttivo e non mero supporto statico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui, nel calcolo della rendita catastale di un impianto eolico ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene navicella e rotore quando essa sia elemento funzionale allo specifico processo produttivo; il giudice di merito deve accertare in fatto se la torre svolga solo funzione passiva di sostegno, oppure anche funzione attiva ed essenziale per la produzione di energia. Poiché la CTR non aveva compiuto tale accertamento, limitandosi a ritenere legittima la rettifica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
Ai fini della rendita catastale degli impianti eolici non devono essere computati gli elementi che siano funzionali al processo produttivo e che integrino macchinari, congegni, attrezzature o altri impianti; occorre verificare in concreto la funzione della torre.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione di legge.
Massime di principio
- Nel classamento catastale degli impianti eolici, la struttura di sostegno va esclusa dalla rendita se, in concreto, è parte funzionale del processo produttivo e non un mero elemento edilizio o statico.
- Il giudice di merito deve compiere un accertamento fattuale specifico sulla funzione della torre dell'aerogeneratore, distinguendo tra funzione passiva di supporto e funzione attiva ed essenziale alla produzione di energia.
- La legittimità della rettifica catastale non può essere affermata in via astratta: occorre verificare, per il singolo impianto, se il bene sia qualificabile come macchinario, congegno, attrezzatura o impianto produttivo ai fini dell'esenzione dalla rendita.
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