Cassazione Penale, Sentenza n. 22092/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era accusato di essersi introdotto nell'abitazione della zia Antonietta Giordano, di essersi impossessato di documentazione relativa a un fondo di previdenza complementare, di aver inviato un modulo con firma apocrifa per la designazione dei beneficiari e una richiesta di riscatto per premorienza, tentando così di incassare la posizione del fondo a danno degli eredi. Ha impugnato la sentenza di appello con tre censure: (1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sua responsabilità, contestando la valutazione della attendibilità delle parti civili e sostenendo di essere entrato con il consenso della zia; (2) errata qualificazione del reato con riferimento all'art. 624-bis cod. pen., perché egli avrebbe avuto la disponibilità delle chiavi e pertanto il fatto sarebbe stato un furto semplice (art. 624); (3) mancata acquisizione di prova decisiva, chiedendo una perizia grafica per accertare l'autenticità della firma sul modulo di designazione dei beneficiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte doglianze di merito non sindacabili in sede di legittimità (contestazioni della valutazione della prova e della credibilità dei testimoni) e non dimostrassero una manifesta illogicità o contraddittorietà tali da giustificare l'annullamento. Quanto alla perizia grafica, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per manifesta infondatezza, rilevando che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza sulla base della difformità rilevata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione di euro 6.030,00 in favore delle parti civili, oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato in Cassazione sui motivi che attengono al merito; sono ammissibili solo censure per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su profili essenziali
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
Richiamato in relazione al vizio di diritto prospettato (violazione di norma penale), ma la questione era in realtà una diversa valutazione dei fatti non sindacabile
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)
Riferito alla mancata assunzione di prova decisiva (perizia grafica); la Corte ha ritenuto la questione di merito e manifestamente infondata
Norma sul furto in abitazione; la Corte di appello aveva ritenuto non sussistente la legittima disponibilità delle chiavi da parte dell'imputato, giustificando l'applicazione della fattispecie pertinente
Furto semplice: nel ricorso era sostenuta una diversa qualificazione del fatto (se avesse avuto le chiavi), ma tale disponibilità è stata esclusa dai giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Consentire l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha fissato l'ammenda in euro 3.000,00
Disciplina la condanna del soccombente alla rifusione delle spese per la difesa delle parti civili; la Corte ha liquidato le somme dovute alle parti civili
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le doglianze che chiedono una diversa valutazione della prova o della credibilità dei testimoni sono, di norma, inammissibili se non dimostrano una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione essenziale della motivazione
- Le richieste di acquisizione di prove tecniche (es. perizia grafica) possono essere rigettate se la valutazione della loro necessità è fondata su un libero apprezzamento del giudice di merito; la mancata perizia è sindacabile in Cassazione solo se la sua assoluta necessità emerge chiaramente dai fatti
- La qualificazione del reato (es. furto semplice vs. furto in abitazione ex art. 624-bis) dipende da circostanze fattuali difficilmente rivedibili in sede di legittimità; contestare la qualificazione senza dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità motivazionale è inefficace
- Comportamenti delle parti offese (come la denunzia tardiva o l'omissione di riferire circostanze) possono, a discrezione del giudice, avvalorare anziché sminuire la loro attendibilità se coerenti con l'ipotesi che non intendessero accusare falsamente un parente
- Il ricorrente soccombente può essere condannato a spese, ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili; tali consequenze vanno valutate nel decidere se proporre un ricorso quando le censure appaiono essenzialmente di merito
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