Cassazione Penale, Sentenza n. 46098/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la pronuncia di secondo grado che ha riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto da art. 73 co.4 DPR 309/1990 a art. 73 co.5 DPR 309/1990 e rideterminando la pena. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla presunta inesistenza dell'illiceità della detenzione della droga, sostenendo che la sostanza era ad uso personale (consumatore), che la quantità era compatibile con scorta personale, che mancava materiale da confezionamento e che i compagni di cella potevano essersi procurati la droga altrove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando eccessività della pena rispetto alla fattispecie ricondotta e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione dei giudici di merito che, nel confermare la destinazione allo spaccio, hanno valorizzato: il quantitativo (13,5 g, pari a circa 88,4 dosi), la non credibilità dell'acquisto per scorta vista l'esposizione al rischio di perquisizione e la possibilità di procurarsi altre quantità durante le frequenti uscite, la positività ai cannabinoidi di tutti i compagni di cella. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto la determinazione della Corte d'Appello adeguatamente motivata richiamando la gravità della condotta e il luogo (carcere) e ha confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche alla luce dei gravi precedenti e della capacità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (commi 4 e 5)
citato nel testo (riqualificazione da comma 4 a comma 5)
La Corte ha ritenuto configurabile il reato di detenzione ai fini di spaccio (comma 5) in ragione del quantitativo e delle circostanze contestuali; la mera detenzione non è automaticamente personale se risultano elementi che indicano finalità di cessione
Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella graduazione della pena; è sufficiente motivare richiamando i criteri dell'art.133 o la gravità della condotta, con richiesta di spiegazioni più dettagliate solo se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media
citata in riferimento alla modifica dei limiti tabellari
La modifica dei limiti quantitativi non comporta inversione dell'onere della prova: il superamento dei limiti tabellari non crea una presunzione automatica di destinazione allo spaccio; il giudice deve valutare globalmente le circostanze
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (es. Sez. 6 n. 26738/2020, Sez. 6 n. 12146/2009 e altre)
più sentenze di riferimento richiamate nella motivazione
Principi applicati: l'onere della prova della destinazione allo spaccio grava sull'accusa; la valutazione della prova di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi logico-motivazionali; la sola quantità non determina automaticamente la finalità di spaccio senza ulteriori elementi
Massime di principio
- La mera consistenza quantitativa di stupefacente, pur rilevante, non crea automaticamente una presunzione di spaccio: va valutata insieme a circostanze come luogo di detenzione, modalità di acquisto, possibilità di approvvigionamento alternativo e presenza di elementi che indicano cessione.
- L'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sull'accusa; tuttavia, se i giudici di merito forniscono un percorso argomentativo congruo che concatena più elementi indizianti, la valutazione non è sindacabile in Cassazione se non per vizi motivazionali.
- In ambito penitenziario la detenzione di stupefacenti è considerata particolarmente grave: il contesto (occultamento all'interno di carcere, permessi premio, rischi connessi) aumenta la probabilità di ritenere la finalità di cessione.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che deve solo rendere conto dei criteri adottati (art.133 c.p.); la Cassazione interviene solo se manca motivo plausibile o la pena risulta sproporzionata rispetto alla media in assenza di adeguata motivazione.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama elementi ostativi (precedenti, capacità a delinquere, assenza di elementi favorevoli) e la motivazione non è contraddittoria.
- In Cassazione non è consentita una riconsiderazione completa del merito dei fatti: il ricorrente deve indicare specifici vizi di diritto o gravi lacune logicomotivazionali nelle decisioni di merito per ottenere accoglimento.
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