Cassazione Penale, Ordinanza n. 36368/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Campobasso che aveva rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, dopo avere dichiarato inammissibile anche la detenzione domiciliare. A sostegno del ricorso sono stati allegati: un contratto di locazione di un'abitazione; un contratto di lavoro a tempo indeterminato sopravvenuto dopo il provvedimento di rigetto; alcune giustificazioni sul mancato svolgimento di attività di volontariato. La Corte rileva però che tali elementi non confutano il giudizio del giudice di sorveglianza, fondato sull'assenza di indici positivi favorevoli al condannato e sul dato oggettivo che la polizia giudiziaria aveva cercato invano il ricorrente all'indirizzo indicato in più occasioni e che il lavoro era successivo al rigetto.
Norme richiamate
La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale presuppone una valutazione favorevole della personalità e della concreta idoneità del percorso rieducativo; in mancanza di indici positivi il diniego è legittimo.
Il ricorso non può fondarsi su elementi sopravvenuti o comunque non idonei a smentire la valutazione negativa già compiuta dal tribunale di sorveglianza.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittimo quando il giudice di sorveglianza motivi sulla mancanza di qualsiasi indice positivo valutabile in senso favorevole al condannato.
- Ai fini del controllo di legittimità, non sono idonei a scalfire una motivazione di rigetto elementi documentali che non attestino concretamente l'attuale affidabilità del soggetto o che siano successivi al provvedimento impugnato.
- La mera allegazione di un contratto di locazione o di lavoro non basta, di per sé, a dimostrare la sussistenza dei presupposti per una misura alternativa, se il quadro complessivo resta negativo.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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