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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16980/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in parziale riforma del provvedimento del GIP, aveva sostituito la misura custodiale con gli arresti domiciliari per Galdiero e aveva confermato la custodia cautelare per Natale per il reato di estorsione aggravata con metodo mafioso (artt. 110, 629, 628 c.3 n.1 e n.3 c.p.) e il concorso esterno/associazione di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). I motivi principali erano: 1) violazioni procedurali e manifesta illogicità della motivazione (per Natale), 2) insussistenza dei gravi indizi e illogicità nell'interpretazione delle intercettazioni (per Galdiero), 3) mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al Tribunale del riesame, 4) omessa e generica motivazione circa l'aggravante mafiosa e 5) inesistenza delle esigenze cautelari per episodicità del fatto e mancanza di capacità criminale autonoma.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità e perché si limitavano a proporre una lettura alternativa delle intercettazioni, esorbitando dai limiti del controllo di legittimità in materia cautelare. Sull'eccezione di mancata trasmissione degli atti, la Corte ha ritenuto infondata la censura: il Tribunale aveva attestato la trasmissione mediante il sistema TIAP e gli atti risultavano pervenuti. Quanto al merito della valutazione delle conversazioni intercettate, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; qui la motivazione del Tribunale è stata ritenuta lineare e non manifestamente illogica. È stata inoltre confermata la sussistenza degli indizi circa il ruolo attivo di entrambi i ricorrenti nell'estorsione e la rilevanza del metodo mafioso e dello stato di soggezione della vittima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte non discute la norma ma la utilizza come quadro per ricondurre il comportamento degli imputati alla fattispecie del concorso.

  • Codice penale, art. 629, secondo comma

    Riferimento alla pena per estorsione aggravata; la Corte assume che gli elementi indiziari raccolti siano compatibili con la configurazione del reato aggravato.

  • Codice penale, art. 628, terzo comma, n. 1 e 3

    Specificazione delle circostanze aggravanti rilevanti nell'estorsione (uso di minacce, abuso di condizioni di soggezione, ecc.); la Corte ritiene fondata la valutazione del Tribunale sulla sussistenza delle aggravanti.

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    Riferimento al vincolo e all'agevolazione di tipo mafioso; la Corte condivide la ricostruzione del Tribunale circa il metodo mafioso e il controllo del territorio come elemento aggravante.

  • Codice di procedura penale, artt. 267 e 268 (autorizzazione e proroga delle intercettazioni)

    La Corte ha esaminato l'eccezione sulla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi e ha ritenuto che la trasmissione sia avvenuta tramite il sistema TIAP; pertanto la censura è generica e infondata.

  • Codice di procedura penale, art. 291

    Norma procedurale richiamata in relazione al controllo e alla validità degli atti delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che non fosse stato impedito il controllo degli atti.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 5

    Riferimento ai termini e alle formalità per la proroga delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che le formalità fossero state rispettate e trasmesse.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar)

    Principio che l'interpretazione del linguaggio criptico delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; la Corte ha applicato questo principio per escludere il sindacato sulle valutazioni del Tribunale.

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni è principalmente questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione può essere censurata solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Le eccezioni formali relative alla mancata trasmissione di decreti autorizzativi delle intercettazioni richiedono specificità: una generica lamentela senza prove documentali precise è inammissibile.
  • Per contestare la sussistenza dei gravi indizi cautelari non basta proporre una lettura alternativa delle prove: occorre dimostrare incongruenze concrete, contraddizioni manifeste o vizi procedurali rilevanti.
  • La qualificazione dell'aggravante mafiosa richiede che il giudice di merito abbia motivato la rilevanza di elementi quali metodo di convocazione, controllo del territorio e stato di soggezione della vittima; critiche generiche alla motivazione sono spesso insufficienti.
  • Le impugnazioni contro provvedimenti cautelari devono rispettare i limiti del sindacato di legittimità: argomentazioni basate su una diversa rielaborazione probatoria sono sorprese inammissibili a meno che non escano per manifesta illogicità dalla motivazione di merito.

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