Cassazione Penale, Sentenza n. 16980/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in parziale riforma del provvedimento del GIP, aveva sostituito la misura custodiale con gli arresti domiciliari per Galdiero e aveva confermato la custodia cautelare per Natale per il reato di estorsione aggravata con metodo mafioso (artt. 110, 629, 628 c.3 n.1 e n.3 c.p.) e il concorso esterno/associazione di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). I motivi principali erano: 1) violazioni procedurali e manifesta illogicità della motivazione (per Natale), 2) insussistenza dei gravi indizi e illogicità nell'interpretazione delle intercettazioni (per Galdiero), 3) mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al Tribunale del riesame, 4) omessa e generica motivazione circa l'aggravante mafiosa e 5) inesistenza delle esigenze cautelari per episodicità del fatto e mancanza di capacità criminale autonoma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità e perché si limitavano a proporre una lettura alternativa delle intercettazioni, esorbitando dai limiti del controllo di legittimità in materia cautelare. Sull'eccezione di mancata trasmissione degli atti, la Corte ha ritenuto infondata la censura: il Tribunale aveva attestato la trasmissione mediante il sistema TIAP e gli atti risultavano pervenuti. Quanto al merito della valutazione delle conversazioni intercettate, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; qui la motivazione del Tribunale è stata ritenuta lineare e non manifestamente illogica. È stata inoltre confermata la sussistenza degli indizi circa il ruolo attivo di entrambi i ricorrenti nell'estorsione e la rilevanza del metodo mafioso e dello stato di soggezione della vittima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte non discute la norma ma la utilizza come quadro per ricondurre il comportamento degli imputati alla fattispecie del concorso.
Codice penale, art. 629, secondo comma
Riferimento alla pena per estorsione aggravata; la Corte assume che gli elementi indiziari raccolti siano compatibili con la configurazione del reato aggravato.
Codice penale, art. 628, terzo comma, n. 1 e 3
Specificazione delle circostanze aggravanti rilevanti nell'estorsione (uso di minacce, abuso di condizioni di soggezione, ecc.); la Corte ritiene fondata la valutazione del Tribunale sulla sussistenza delle aggravanti.
Riferimento al vincolo e all'agevolazione di tipo mafioso; la Corte condivide la ricostruzione del Tribunale circa il metodo mafioso e il controllo del territorio come elemento aggravante.
Codice di procedura penale, artt. 267 e 268 (autorizzazione e proroga delle intercettazioni)
La Corte ha esaminato l'eccezione sulla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi e ha ritenuto che la trasmissione sia avvenuta tramite il sistema TIAP; pertanto la censura è generica e infondata.
Codice di procedura penale, art. 291
Norma procedurale richiamata in relazione al controllo e alla validità degli atti delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che non fosse stato impedito il controllo degli atti.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 5
Riferimento ai termini e alle formalità per la proroga delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che le formalità fossero state rispettate e trasmesse.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar)
Principio che l'interpretazione del linguaggio criptico delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; la Corte ha applicato questo principio per escludere il sindacato sulle valutazioni del Tribunale.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni è principalmente questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione può essere censurata solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Le eccezioni formali relative alla mancata trasmissione di decreti autorizzativi delle intercettazioni richiedono specificità: una generica lamentela senza prove documentali precise è inammissibile.
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi cautelari non basta proporre una lettura alternativa delle prove: occorre dimostrare incongruenze concrete, contraddizioni manifeste o vizi procedurali rilevanti.
- La qualificazione dell'aggravante mafiosa richiede che il giudice di merito abbia motivato la rilevanza di elementi quali metodo di convocazione, controllo del territorio e stato di soggezione della vittima; critiche generiche alla motivazione sono spesso insufficienti.
- Le impugnazioni contro provvedimenti cautelari devono rispettare i limiti del sindacato di legittimità: argomentazioni basate su una diversa rielaborazione probatoria sono sorprese inammissibili a meno che non escano per manifesta illogicità dalla motivazione di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16861/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16863/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16864/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16866/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16867/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16868/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →