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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06891/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un laureato in medicina e chirurgia, in possesso di diploma di specializzazione e riferito a corsi di specializzazione a tempo pieno con frequenza obbligatoria, ha chiesto la condanna delle amministrazioni statali al pagamento di una adeguata retribuzione/indennità per la mancata tempestiva attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. In via ulteriore ha domandato il risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo e, in subordine, per la tardiva e parziale attuazione delle direttive. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto di primo grado ritenendo che le specializzazioni conseguite non rientrassero negli elenchi allegati alle direttive, né fossero equipollenti a quelle riconosciute in almeno due Stati membri. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato tale conclusione, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la spettanza dell'indennizzo e del risarcimento per difetto di inclusione delle specializzazioni negli elenchi comunitari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e, più precisamente, inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata si era conformata a principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che l'inclusione negli elenchi allegati alle direttive europee, oppure l'equipollenza a specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo del diritto del medico all'indennizzo per la mancata o tardiva attuazione delle direttive e deve essere allegato e provato dall'attore. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui non spetta il risarcimento ai medici che abbiano frequentato specializzazioni non comuni ad almeno due Stati membri e concluse prima dei decreti ministeriali di conformità, poiché il mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti non integra illecito comunitario ma rientra in una facoltà dello Stato membro. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha pronunciato in conformità a principi di diritto già consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

  • Direttiva 75/362/CEE

    È richiamata come parte del quadro comunitario che prevedeva la tutela economica dei medici specializzandi per determinate specializzazioni.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Concorre, insieme alle altre direttive richiamate, a fondare il sistema europeo di adeguata remunerazione delle specializzazioni mediche previste dagli elenchi allegati.

  • Direttiva 82/76/CEE

    È indicata come direttiva che ha modificato e riassunto il quadro normativo europeo sul trattamento economico dei medici specializzandi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, impone di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi per l'indennizzo da tardiva attuazione delle direttive sulle specializzazioni mediche, l'inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari, oppure la sua equipollenza a specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri, costituisce un fatto costitutivo del diritto fatto valere e deve essere allegato e provato dall'attore.
  • Il mancato ampliamento, da parte dello Stato membro, del novero delle specializzazioni equipollenti non integra di per sé illecito comunitario quando tale ampliamento è previsto come facoltà e non come obbligo dalle norme europee richiamate.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e il motivo mira solo a rimettere in discussione un principio già stabilizzato.
  • Nel contenzioso sul risarcimento dei medici specializzandi, il giudice deve verificare la riconducibilità della specializzazione alle categorie protette dal diritto eurounitario, poiché da tale elemento dipende l'esistenza stessa del diritto all'indennizzo.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta anche al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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