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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15789/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; censura di sei motivi riguardanti: mancata acquisizione di perizia fonica/consulenza tonica sull'effettiva percepibilità di conversazioni, carenze motivazionali sulla valutazione probatoria e sul concorso dell'imputato, errore nella configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (metodo mafioso), e mancato riconoscimento delle attenuanti (tenuità del danno ex art. 62 n.4 e attenuanti generiche/art. 62-bis). Vizi dedotti sia in termini di violazione di legge (art. 606 lett. b e d c.p.p.) sia di vizio motivazionale (art. 606 lett. e c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o non consentiti i motivi: 1) le richieste di nuove perizie in appello non erano ammissibili perché la prova non era sopravvenuta e la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione per il rigetto, esercitando il suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 2) le doglianze sulla valutazione probatoria e sulla sussistenza del concorso e dell'aggravante mafiosa attengono a valutazioni di merito (apprezzamenti fattuali e sussunzione) non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, che qui non emerge; 3) il giudice di merito ha logicamente e compiutamente motivato l'esistenza dell'aggravante per utilizzo del metodo mafioso in ragione del contesto e delle espressioni usate; 4) il diniego delle attenuanti (tenuità del danno e generiche) è valutazione discrezionale adeguatamente motivata e quindi non sindacabile. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione: lett. b) per presunta violazione di legge nella sussunzione, lett. d) per violazioni procedurali e acquisizione di prove, lett. e) per vizio motivazionale; la Corte precisa che le doglianze devono riguardare profili effettivamente sindacabili in sede di legittimità (es. manifesta illogicità).

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola l'assunzione di nuove prove in appello: la rinnovazione istruttoria è subordinata alla valutazione del giudice di incompletezza del dibattimento; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso la necessità della perizia.

  • art. 495, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria quando emergono prove sopravvenute; non applicabile qui perché la prova non era sopravvenuta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: la decisione di merito ha valutato il contributo dell'imputato come idoneo a configurare concorso, valutazione ritenuta non sindacabile in Cassazione se motivata.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per reati commessi con metodo mafioso o a favore di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi contestuali (linguaggio, funzione 'protettiva', contesto territoriale) per applicare l'aggravante.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha escluso la sua applicabilità ritenendo non sussistere la speciale tenuità; valutazione discrezionale e motivata, quindi non annullabile in Cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: il giudice di merito ha valutato negativamente la rilevanza delle dichiarazioni dell'imputato ai fini delle generiche; scelta discrezionale e adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • In appello non sono automaticamente ammissibili nuove perizie: occorre che la prova sia sopravvenuta o che il giudice di merito ritenga l'istruttoria di primo grado incompleta; la valutazione del giudice di merito sulla necessità della rinnovazione è sostanzialmente insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione valutazioni fattuali, l'attendibilità delle fonti o la ricostruzione storica dei giudici di merito sono in genere non consentite in sede di legittimità, salvo la sussistenza di una motivazione manifestamente illogica, cioè macroscopicamente incongruente.
  • Per l'aggravante 'metodo mafioso' è spesso decisivo il contesto territoriale e il significato 'esperienziale' delle espressioni usate; non è sempre necessario un espresso richiamo a nomi di organizzazioni se il quadro dimostra la funzione estorsiva/di protezione tipica del metodo mafioso.
  • Il riconoscimento delle attenuanti (tenuità del danno o generiche) è valutazione discrezionale del giudice di merito e richiede una motivazione non contraddittoria per poter essere sindacata in Cassazione.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare motivi manifestamente infondati o inammissibili: la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda per valutazione colpevole della causa di inammissibilità.

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