Cassazione Penale, Sentenza n. 15789/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; censura di sei motivi riguardanti: mancata acquisizione di perizia fonica/consulenza tonica sull'effettiva percepibilità di conversazioni, carenze motivazionali sulla valutazione probatoria e sul concorso dell'imputato, errore nella configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (metodo mafioso), e mancato riconoscimento delle attenuanti (tenuità del danno ex art. 62 n.4 e attenuanti generiche/art. 62-bis). Vizi dedotti sia in termini di violazione di legge (art. 606 lett. b e d c.p.p.) sia di vizio motivazionale (art. 606 lett. e c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o non consentiti i motivi: 1) le richieste di nuove perizie in appello non erano ammissibili perché la prova non era sopravvenuta e la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione per il rigetto, esercitando il suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 2) le doglianze sulla valutazione probatoria e sulla sussistenza del concorso e dell'aggravante mafiosa attengono a valutazioni di merito (apprezzamenti fattuali e sussunzione) non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, che qui non emerge; 3) il giudice di merito ha logicamente e compiutamente motivato l'esistenza dell'aggravante per utilizzo del metodo mafioso in ragione del contesto e delle espressioni usate; 4) il diniego delle attenuanti (tenuità del danno e generiche) è valutazione discrezionale adeguatamente motivata e quindi non sindacabile. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione: lett. b) per presunta violazione di legge nella sussunzione, lett. d) per violazioni procedurali e acquisizione di prove, lett. e) per vizio motivazionale; la Corte precisa che le doglianze devono riguardare profili effettivamente sindacabili in sede di legittimità (es. manifesta illogicità).
Regola l'assunzione di nuove prove in appello: la rinnovazione istruttoria è subordinata alla valutazione del giudice di incompletezza del dibattimento; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso la necessità della perizia.
art. 495, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria quando emergono prove sopravvenute; non applicabile qui perché la prova non era sopravvenuta.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende.
Norma sul concorso di persone nel reato: la decisione di merito ha valutato il contributo dell'imputato come idoneo a configurare concorso, valutazione ritenuta non sindacabile in Cassazione se motivata.
Aggravante per reati commessi con metodo mafioso o a favore di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi contestuali (linguaggio, funzione 'protettiva', contesto territoriale) per applicare l'aggravante.
Circostanza attenuante per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha escluso la sua applicabilità ritenendo non sussistere la speciale tenuità; valutazione discrezionale e motivata, quindi non annullabile in Cassazione.
Attenuanti generiche: il giudice di merito ha valutato negativamente la rilevanza delle dichiarazioni dell'imputato ai fini delle generiche; scelta discrezionale e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- In appello non sono automaticamente ammissibili nuove perizie: occorre che la prova sia sopravvenuta o che il giudice di merito ritenga l'istruttoria di primo grado incompleta; la valutazione del giudice di merito sulla necessità della rinnovazione è sostanzialmente insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione valutazioni fattuali, l'attendibilità delle fonti o la ricostruzione storica dei giudici di merito sono in genere non consentite in sede di legittimità, salvo la sussistenza di una motivazione manifestamente illogica, cioè macroscopicamente incongruente.
- Per l'aggravante 'metodo mafioso' è spesso decisivo il contesto territoriale e il significato 'esperienziale' delle espressioni usate; non è sempre necessario un espresso richiamo a nomi di organizzazioni se il quadro dimostra la funzione estorsiva/di protezione tipica del metodo mafioso.
- Il riconoscimento delle attenuanti (tenuità del danno o generiche) è valutazione discrezionale del giudice di merito e richiede una motivazione non contraddittoria per poter essere sindacata in Cassazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare motivi manifestamente infondati o inammissibili: la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda per valutazione colpevole della causa di inammissibilità.
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