Cassazione Penale, Ordinanza n. 32258/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite le doglianze sul trattamento sanzionatorio perché la pena era stata determinata in base a un accordo ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari, all'esito di un accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio e rideterminando la pena nei termini concordati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 133 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la quantificazione della pena fosse illogica. Il ricorso è stato trattato de plano perché proposto avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. per motivi non consentiti; la censura riguardava infatti la pena oggetto di pattuizione tra le parti, quindi non deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale della decisione di appello resa a seguito di concordato tra le parti; in tale contesto sono non consentiti motivi di ricorso che investano la pena pattuita.
Consente la trattazione de plano del ricorso avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. quando l'impugnazione sia proposta per motivi non consentiti.
Norma invocata dal ricorrente per censurare la determinazione della pena, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché la pena era stata oggetto di pattuizione.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è pronunciata a seguito di accordo ex art. 599-bis c.p.p., non sono consentite in cassazione censure che investano il trattamento sanzionatorio oggetto di pattuizione tra le parti.
- La trattazione de plano del ricorso è ammessa nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per le impugnazioni proposte contro sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p. e contenenti motivi non consentiti.
- La deduzione di illogicità o violazione dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non è proponibile quando la pena sia stata concordata dalle parti e recepita dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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