Cassazione Civile, Ordinanza n. 36753/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un autore di brani musicali nei confronti delle società che avevano operato come editori di due opere musicali, per ottenere la restituzione di somme incassate tramite SIAE a titolo di diritti di utilizzazione economica. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che i bollettini SIAE, sottoscritti dagli autori e dagli editori, costituissero prova scritta dell'avvenuta conclusione di un contratto di edizione musicale e, quindi, della cessione dei diritti di sfruttamento economico; aveva però riconosciuto anche alcuni diritti non ricompresi nel mandato conferito alla SIAE. In appello la decisione era stata confermata. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'autore deduceva violazione degli artt. 2581, 2697, 2725 e 2729 c.c. e dell'art. 110 l.d.a., sostenendo che il contratto editoriale richiede prova scritta ad probationem e che la Corte d'appello aveva illegittimamente valorizzato una presunzione e non un vero documento contrattuale, invertendo anche l'onere della prova. Con il secondo motivo censurava la regolazione delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che, essendo stato solo parzialmente soccombente, non poteva essere condannato a rifondere le spese in misura eccedente e che il giudice avrebbe dovuto disporre almeno una compensazione parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel regime applicabile ratione temporis, l'accoglimento parziale della domanda consente la compensazione totale o parziale delle spese, ma non la condanna della parte solo parzialmente soccombente alla rifusione delle spese come se fosse integralmente soccombente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con compensazione di due terzi delle spese e condanna solidale delle società resistenti a rifondere il restante terzo all'autore ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del contratto di edizione musicale e del requisito della forma scritta ad probationem tra le parti
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in sostanza a una diversa valutazione del materiale istruttorio
richiamato per sostenere il divieto di prova testimoniale in presenza di forma scritta richiesta ad probationem
richiamato per contestare l'uso di presunzioni; la Corte ha escluso che la decisione di merito si fondasse su una mera presunzione
art. 110 l.d.a.
la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno tra cedente e cessionario deve essere provata per iscritto
in tema di spese di lite, la parte solo parzialmente soccombente non può essere gravata della rifusione integrale delle spese come se fosse totalmente soccombente
l'accoglimento parziale della domanda consente la compensazione totale o parziale delle spese
consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per il rito camerale del ricorso in cassazione
Massime di principio
- Nei conflitti tra autore e editore, la cessione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, ma il documento scritto può risultare anche dal contenuto complessivo di atti sottoscritti dalle parti, se essi attestano in modo inequivoco l'intervenuto trasferimento dei diritti.
- Quando il giudice di merito interpreta un documento e lo ritiene idoneo a integrare prova scritta del contratto, la censura che si limiti a contestare tale apprezzamento come illogico o contraddittorio tende a risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, inammissibile in cassazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito formalmente il riparto dell'onere della prova; non quando la doglianza miri, in realtà, a contestare la sufficienza o persuasività della prova valorizzata dal giudice di merito.
- In tema di spese processuali, nel regime anteriore alle modifiche normative richiamate dalla Corte, l'accoglimento solo parziale della domanda legittima la compensazione, totale o parziale, ma non la condanna della parte vittoriosa in parte alla rifusione delle spese come se fosse integralmente soccombente.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo viziato e decidere direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.
- Il contenuto di un bollettino o documento contrattuale può assumere valore di prova scritta del contratto quando da esso emergano gli elementi essenziali dell'accordo e la dichiarazione di corrispondenza a verità delle indicazioni riportate, purché la valutazione non si traduca in una mera presunzione priva di base documentale.
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