Cassazione Penale, Sentenza n. 19134/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) violazione dell'art. 81 c.2 c.p. e del divieto di reformatio in peius per non avere la Corte d'appello sostituito l'aumento di pena di 20 giorni di reclusione (derivante dalla continuazione "esterna" con il reato di appropriazione indebita) con una pena pecuniaria mediante ragguaglio ai sensi dell'art. 135 c.p., dato che il reato "satellite" era già stato irrevocabilmente soggetto a decreto penale che aveva convertito la pena detentiva in multa; (2) illegittimità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, in quanto, ai fini della sua applicazione e durata, si doveva prendere a riferimento la pena base concretamente determinata per il reato più grave (peculato) dopo le attenuanti (2 anni e 8 mesi), ragion per cui l'art. 29 c.p. non era applicabile e doveva trovare applicazione l'art. 317-bis nel testo favorevole vigente al momento del fatto, con durata dell'interdizione pari a quella della pena principale ex art. 37 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Primo motivo: ha ritenuto che l'aumento di 20 giorni di reclusione dovesse essere ragguagliato in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., dato che il reato "satellite" era già irrevocabilmente convertito in pena pecuniaria; ha quindi annullato parzialmente la sentenza impugnata e ha rideterminato la pena principale complessiva in 3 anni e 2 mesi di reclusione e multa di C 5.000,00 (calcolata applicando C 250,00 per ciascuno dei 20 giorni). Secondo motivo: ha ritenuto illegittima l'interdizione dai pubblici uffici di 5 anni e ha stabilito che, per i reati non omogenei unificati per continuazione, la durata della pena accessoria va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per il reato più grave (qui 2 anni e 8 mesi); essendo applicabile l'art. 317-bis nel testo favorevole al tempo del fatto e non l'art. 29, la durata dell'interdizione è stata rideterminata in 2 anni e 8 mesi. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio in parte qua e le modifiche sono operate d'ufficio ex art. 620 c.p.p.
Norme richiamate
Prescrive il ragguaglio della pena pecuniaria al fine di rispettare il genere della pena del reato "satellite"; applicato per trasformare l'aumento di pena detentiva in multa quando il reato satellite aveva pena ormai pecuniaria.
art. 57 legge 24/11/1981 n. 689 (comma 2)
"[l]a pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva"
Stabilisce che la pena pecuniaria, una volta sostitutiva, va considerata definitivamente pecuniaria e presa a riferimento per ogni effetto, ivi compreso il calcolo della continuazione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferimento normativo rispetto al criterio di determinazione delle pene in continuazione; impugnato in relazione al divieto di peggioramento (favor rei) rispetto a pene già irrevocabili.
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena quando è possibile, misura utilizzata nel caso per ricalcolare pena principale e pena accessoria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sulla motivazione dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione), citate a fondamento dei mezzi di impugnazione proposti.
"per un tempo non inferiore a tre anni"
Prevede l'interdizione dai pubblici uffici per condanne a pena detentiva non inferiore a tre anni; non applicabile nel caso perché la pena base del reato più grave risultava inferiore a tre anni.
"[la] condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea"
Norma speciale applicabile ai reati contro la pubblica amministrazione: nel testo favorevole vigente al tempo del fatto impone l'interdizione temporanea quando la reclusione inflitta, per effetto delle attenuanti, è inferiore a tre anni; la Corte l'ha ritenuta applicabile e, non essendo stata determinata espressamente la durata, ha richiamato l'art. 37 c.p. per fissarla pari alla pena principale.
"[la pena accessoria temporanea] ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta"
Disposizione residuale utilizzata per determinare la durata dell'interdizione temporanea nei casi in cui la durata non sia stata espressamente fissata; applicata per commisurare l'interdizione alla pena principale di 2 anni e 8 mesi.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di legalità e garanzia del processo equo; implicito nel controllo sulla legittimità della pena accessoria.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (sent. "Giglia")
Principio di diritto secondo cui, in caso di concorso di reati con sanzioni eterogenee, l'aumento di pena per il reato "satellite" deve rispettare il genere della pena prevista per il satellite (e dunque essere ragguagliato a pena pecuniaria se il satellite ha pena pecuniaria). Utilizzata come parametro interpretativo decisivo per il ragguaglio.
Sez. 3, n. 33420 del 01/06/2023 (Tosi) e altra giurisprudenza citata
Giurisprudenza di supporto che conferma l'interpretazione secondo cui la pena ormai convertita in pecuniaria per un reato satellite impone che l'aumento per continuazione sia determinato in termini pecuniari.
Massime di principio
- Se per un reato satellite la pena detentiva è stata irrevocabilmente sostituita con pena pecuniaria, ogni aumento per continuazione relativo a quel reato deve essere quantificato in pena pecuniaria (ragguaglio ex art. 135 c.p.), non in termini detentivi.
- La pena pecuniaria sostitutiva va considerata «sempre come tale» (art. 57 legge 689/1981), quindi va presa a riferimento per calcoli successivi come la continuazione.
- Nel giudizio di cassazione l'illegalità di una pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d'ufficio, e la Corte può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando è possibile (art. 620 c.p.p.).
- Ai fini dell'applicazione e della durata delle pene accessorie, in caso di reati unificati per continuazione non omogenei, si prende a riferimento la misura della pena base concretamente determinata per il reato più grave dopo l'incidenza delle circostanze attenuanti; l'eccezione (riferirsi all'intera pena comprensiva dell'aumento) si applica solo per continuazione tra reati omogenei.
- Se una norma speciale prevede l'interdizione temporanea senza fissarne la durata, si applica la disposizione residuale dell'art. 37 c.p. per determinare la durata pari a quella della pena principale.
- Il divieto di reformatio in peius e il principio del favor rei impongono che la misura complessiva della pena non peggiori rispetto a situazioni penalmente definitive già intervenute, e ciò può comportare la conversione/ragguaglio delle misure quando necessario.
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