Cassazione Penale, Ordinanza n. 33365/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persone offese)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, con cui era stata affermata la sua responsabilità penale per il delitto di atti persecutori commesso ai danni di due condòmini. Con il primo motivo ha contestato la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, deducendo anche un travisamento dei fatti. La Corte ha rilevato che le censure riproducevano sostanzialmente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; inoltre, esse miravano a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione. Con il secondo motivo l'imputata ha censurato il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché i giudici di merito avevano motivato il diniego valorizzando la reiterazione e la gratuità delle condotte nonché la durata temporale della loro protrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifico e meramente apparente il motivo sulla responsabilità, perché reiterativo delle doglianze già esaminate in appello, e ha escluso che la Corte di cassazione potesse sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito sulle prove, in presenza di una motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre ritenuto inammissibile e manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, essendo adeguatamente motivato il loro diniego. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma incriminatrice degli atti persecutori è richiamata quale titolo di responsabilità penale dell'imputata; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente gli elementi costitutivi.
Il ricorso per cassazione è esaminato entro i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consente una rivalutazione delle risultanze processuali né la sostituzione della valutazione di merito in assenza di vizi logici o giuridici.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o per sostituire la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, quando la motivazione sia priva di vizi logici o giuridici rilevanti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi sfavorevoli relativi alla reiterazione e alla gratuità delle condotte nonché alla durata della loro protrazione; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se immune da evidenti illogicità.
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