Cassazione Penale, Sentenza n. 37826/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per omesso versamento dell'IVA (art. 10‑ter d.lgs. 74/2000) per gli anni d'imposta 2013 e 2014; il ricorrente deduce che, se le somme fatturate non sono state incassate a causa dell'inadempimento del cliente, non sussisterebbe il disvalore penale e quindi non potrebbe configurarsi il reato. In via subordinata proponeva la questione di costituzionalità dell'art. 10‑ter in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., all'art. 117 comma 2 Cost. e all'art. 1 del Protocollo n. 4 CEDU, sostenendo che per integrare il reato sarebbe necessario l'effettivo incasso delle somme fatturate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo il quale l'obbligo di versamento dell'IVA prescinde dall'effettiva riscossione delle somme fatturate; il mancato pagamento da parte del cliente rientra nel normale rischio d'impresa e non esclude il dolo necessario per il reato, salvo prova di forza maggiore o di avere adottato tutte le iniziative possibili per adempiere (anche attingendo al patrimonio personale). Per l'inammissibilità non è stata esaminata la questione di legittimità costituzionale. Condanna al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo di versamento dell'IVA non dipende dall'avvenuto incasso delle somme fatturate; il mancato incasso non esclude il dolo richiesto per il reato di omesso versamento, salvo casi di forza maggiore o prova dell'adozione di tutte le iniziative idonee per reperire le risorse.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per i limiti della motivazione in cassazione; la Corte nota che il ricorso è stato proposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla disposizione.
Norma applicata dalla Corte per disporre il pagamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella prospettiva di c.d. questione di costituzionalità; la Corte non ha valutato il rilievo sostanziale essendo il ricorso inammissibile e ritenendo le argomentazioni generiche e non idonee a equiparare debiti contrattuali ai debiti fiscali derivanti dalla legge.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla responsabilità personale penale; la Corte non ha esaminato la questione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 117, comma 2 Cost.
Richiamato nella prospettiva di conformità al diritto internazionale/CE; la Corte non ha pronunciato sul merito della questione costituzionale per le ragioni di inammissibilità.
art. 1 Protocollo n. 4 CEDU
Invocato dal ricorrente (libertà di circolazione o altri aspetti connessi alla libertà personale), ma non esaminato dalla Corte per inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non pertinenti alla natura dei debiti fiscali.
Massime di principio
- L'omesso versamento dell'IVA è punibile anche quando derivi dal mancato incasso di fatture: l'obbligo tributario è indipendente dall'effettiva riscossione delle somme.
- Il dolo richiesto dall'art. 10‑ter può essere costituito dal dolo generico o dal dolo eventuale; la scelta dell'agente di non versare non esclude la responsabilità penale.
- La crisi di liquidità o l'inadempimento del cliente non escludono automaticamente la colpevolezza: l'imprenditore deve dimostrare di aver adottato tutte le iniziative idonee per adempiere al versamento (anche attingendo al patrimonio personale) oppure che sussisteva una forza maggiore.
- Procedure contabili e fiscali preventive (es. storno dei ricavi non riscossi, documentazione di tentativi di recupero crediti) sono misure rilevanti per dimostrare l'assenza di dolo e ridurre il rischio penale.
- Le questioni di costituzionalità prospettate in cassazione non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità; le censure devono essere specifiche e fondate per trovare ingresso.
- In situazioni analoghe, chi intende difendersi dovrebbe documentare puntualmente gli sforzi per reperire risorse, le trattative con i debitori, l'eventuale adozione di scritture contabili correttive e, se invocata, la concreta esistenza di cause di forza maggiore.
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