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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34530/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla novità del motivo di ricorso e sulla sua introduzione per la prima volta in sede di legittimità, in violazione degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione pluriaggravato. Con un unico motivo ha denunciato inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il fatto andasse qualificato ai sensi dell'art. 624-bis c.p. piuttosto che come fattispecie di cui all'art. 640 c.p. La Corte ha però rilevato che tale doglianza era nuova, perché non risultava né dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata né dall'atto di appello; inoltre la questione implicava valutazioni di merito rimesse al giudice e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato come norma di qualificazione del fatto prospettata dalla ricorrente in alternativa ad altra fattispecie

  • art. 640 c.p.

    richiamato come diversa fattispecie penale rispetto a quella contestata dalla ricorrente

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    impedisce di dedurre per la prima volta in cassazione questioni non prospettate nei precedenti gradi, specie se attengono al merito

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    concorre a precludere la proposizione in cassazione di questioni nuove non devolute con l'appello

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni non devolute al giudice di appello, quando la censura non risulti già proposta nei motivi di gravame.
  • La qualificazione giuridica del fatto che implichi valutazioni di merito o apprezzamenti discrezionali del giudice non può essere introdotta ex novo in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è nuovo, cioè non emerge dagli atti di appello e non sia stato previamente sottoposto al giudice del merito.
  • La deduzione di un diverso inquadramento giuridico del fatto, se comporta un riesame del merito, esula dai limiti del controllo di legittimità se non è stata tempestivamente proposta nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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