Cassazione Civile, Ordinanza n. 12534/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da una querela di falso proposta avverso la relata di notificazione di un decreto ingiuntivo, nella parte in cui attestava che la destinataria risultava sconosciuta all’indirizzo indicato e che in quel luogo abitava altro nucleo familiare. La Corte d’appello aveva respinto la querela ritenendo regolare la notificazione. Successivamente la medesima parte aveva proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio: secondo la prospettazione, il giudice avrebbe erroneamente fondato la decisione sull’assunto che l’ufficiale giudiziario si fosse recato al civico indicato e che la destinataria fosse sconosciuta in loco, mentre tale fatto sarebbe smentito dalle prove raccolte. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la revocazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, da un lato, violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per erronea percezione e interpretazione della domanda di revocazione; dall’altro, violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di veri errori revocatori. La ricorrente ha sostenuto che l’azione revocatoria riguardasse non l’avvenuta presenza dell’ufficiale giudiziario sul posto, ma la veridicità del fatto storico della irreperibilità della destinataria in loco, e ha criticato la valutazione delle risultanze istruttorie e la qualificazione dell’errore come non revocatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero generici e non autosufficienti, perché non riportavano né illustravano in modo adeguato il contenuto dell’atto di citazione in revocazione né i passaggi specifici necessari a verificare l’asserito errore di interpretazione o la sussistenza dell’errore revocatorio. Inoltre, le censure miravano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro della censura di ultrapetizione/erronea interpretazione della domanda; la Corte rileva però che la doglianza non è scrutinabile per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte osserva che le censure si risolvono in contestazioni generiche e inammissibili.
È la norma invocata per sostenere la revocazione per errore di fatto; la Corte ribadisce che, nel ricorso per cassazione, occorre indicare con precisione gli elementi dell’errore dedotto e il contenuto della domanda revocatoria.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Viene applicato nel senso che il ricorso deve esporre chiaramente i fatti di causa e trascrivere o indicare specificamente gli atti rilevanti, così da consentire il controllo di legittimità senza ricorrere ad altre fonti processuali.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censuri la decisione resa su domanda di revocazione deve contenere l’esposizione completa e autosufficiente dei fatti processuali rilevanti e dei passaggi dell’atto di revocazione che si assumono mal interpretati; la sola trascrizione delle conclusioni non è sufficiente.
- La deduzione dell’errore di fatto revocatorio non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o della motivazione di merito, perché in cassazione non è consentito il riesame del fatto.
- Quando si lamenta che il giudice di merito abbia male qualificato la domanda di revocazione o gli errori dedotti, il ricorso deve riportare in modo specifico il contenuto della domanda stessa e le ragioni della denunciata erronea qualificazione.
- Il requisito di autosufficienza impone che il giudice di legittimità possa comprendere la censura solo dal ricorso, senza dover accedere ad altri atti del processo.
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