Cassazione Penale, Ordinanza n. 22464/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l'impugnazione come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio. Non ha esaminato nel merito la doglianza sull'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, c.p., ritenendo il ricorso per cassazione non esperibile avverso la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio predibattimentale il Tribunale aveva prosciolto l'imputato dal reato di furto, ritenendo mancante la querela dopo avere escluso l'aggravante relativa alla destinazione del bene sottratto a pubblico servizio, aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione deducendo un errore di diritto nella scelta del Tribunale di escludere tale aggravante. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto che il mezzo esperito non fosse il ricorso per cassazione, ma dovesse essere qualificato come appello, trattandosi di sentenza di non luogo a procedere resa ex art. 554-ter c.p.p., impugnabile secondo il regime speciale dell'art. 554-quater c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
richiamato come aggravante contestata, relativa alla destinazione del bene sottratto a pubblico servizio, la cui esclusione ha inciso sulla qualificazione del reato e sulla procedibilità
indica la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale
disegna un regime impugnatorio speciale e chiuso per la sentenza predibattimentale, analogo a quello dell'udienza preliminare
il ricorso immediato per cassazione è ritenuto proponibile solo contro sentenze che definiscono nel merito il primo grado o contro altre decisioni espressamente previste; non contro la sentenza predibattimentale in esame
consente al giudice dell'impugnazione di qualificare l'atto secondo il suo contenuto e il regime legale, senza indagare la volontà effettiva della parte
richiamato in via analogica per l'identità di struttura e caratteri con la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale
base del potere officioso di riqualificazione dell'impugnazione come appello
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale ha un regime impugnatorio speciale e chiuso: l'impugnazione va incanalata nelle forme previste dalla legge e non può essere liberamente convertita in ricorso immediato per cassazione.
- Il ricorso per cassazione ex art. 569 c.p.p. è esperibile solo contro le sentenze che definiscono nel merito il primo grado di giudizio o contro le altre decisioni espressamente indicate dalla legge; non è quindi mezzo ammissibile contro la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere.
- Quando l'atto di impugnazione è proposto con una forma non coerente con il regime legale, il giudice può qualificarlo d'ufficio secondo il suo contenuto sostanziale e secondo il mezzo corretto previsto dall'ordinamento, senza dover ricercare la reale intenzione della parte.
- Il giudizio di appello avverso la sentenza predibattimentale presenta esiti incompatibili con quelli del giudizio di cassazione, poiché può condurre alla fissazione del dibattimento davanti a un giudice diverso oppure a una nuova sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole.
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