Cassazione Penale, Sentenza n. 44867/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per estorsione, deducendo che la persona offesa (Gullotta Pietrina Domenica) aveva formalmente rimesso la querela in data 16/12/2022, rimessione regolarmente accettata dall'imputato con dichiarazione sottoscritta il 12/04/2023, quindi anteriormente alla sentenza di appello che aveva riqualificato il fatto nel reato procedibile a querela di parte previsto dall'art. 393, comma 3, c.p.; per tale motivo il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, così come riqualificato (art. 393 c.p.), è estinto per remissione della querela intervenuta il 16/12/2022 e validamente accettata dall'imputato il 12/04/2023. La Corte ha rilevato che le formalità previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p. sono state rispettate e ha affermato il principio per cui la remissione della querela, anche se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità quando il ricorso sia tempestivamente proposto. Ha altresì disposto che l'imputato-querelato sostenga le spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., non risultando diverso accordo nell'atto di remissione.
Norme richiamate
art. 393, comma 3, cod. pen.
La fattispecie così riqualificata è procedibile a querela di parte; dunque la remissione della querela produce effetti estintivi sul reato una volta osservate le formalità richieste
Regola le formalità della remissione della querela; la Corte ha verificato che siano state rispettate, rendendo valida l'estinzione
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina gli effetti della remissione e le conseguenze sul processo; applicato per imputare all'imputato-querelato le spese processuali
Art. 23 commi 8 e 9 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come prorogato e modificato)
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n. 137, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150/2022 e modificato dall'art. 17 del d.l. 22/06/2023, n. 75
Norme procedurali che hanno consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; richiamate a motivo della regolarità della trattazione
Precedente giurisprudenziale (Sez. Un.)
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01
Principio affermato: la remissione di querela, anche se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è stato tempestivamente proposto
Massime di principio
- Se un fatto originariamente processabile d'ufficio viene riqualificato in un reato procedibile a querela, la remissione della querela diventa rilevante ed estintiva del reato anche se la remissione era stata inizialmente irrilevante rispetto alla qualificazione originaria
- La remissione della querela deve essere formale e rispettare le prescrizioni degli artt. 339 e 340 c.p.p.; solo una remissione regolarmente formalizzata e, se previsto, accettata, ha efficacia estintiva
- La remissione della querela intervenuta prima della sentenza definitiva e validamente accettata dall'imputato deve essere rilevata dal giudice di legittimità e può determinare l'annullamento della condanna anche in Cassazione
- La remissione ha effetto anche se intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto e le formalità siano rispettate
- In caso di estinzione del reato per remissione della querela, il giudice può comunque addebitare le spese processuali all'imputato-querelato secondo le regole dell'art. 340 c.p.p., salvo diverso accordo nell'atto di remissione
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