Cassazione Penale, Sentenza n. 49347/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità del decreto di latitanza (emesso il 03/09/1997) e, per conseguenza, del decreto di rinvio a giudizio, per mancata prova della volontarietà della sottrazione e carenza delle ricerche; violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p.; (2) errato diniego della rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603, comma 4 c.p.p.), con richiesta di riesame e audizione di persone offese, coimputati e testimoni in quanto l'imputato era stato giudicato in contumacia e poi rimesso in termini; (3) errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per non aver consentito all'imputato, rimesso in termini, di svolgere piena difesa e rinnovare l'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando la legittimità del decreto di latitanza e del rinvio a giudizio, ritenendo adeguate le ricerche e sussistente la presunzione di volontarietà, supportata da intercettazioni). Ha parzialmente accolto il secondo motivo: ha ritenuto illegittimo il diniego totale della rinnovazione istruttoria e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al rifiuto di rinnovare l'audizione del chiamante in correità Sami Kasmi, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di assise d'appello per consentire la nuova audizione di Kasmi (con eventuale successive decisioni sulla verifica della sua attendibilità) e assicurando il diritto dell'imputato ad essere ascoltato. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso, annullamento limitato e rinvio per rinnovazione della specifica prova richiesta.
Norme richiamate
Norma invocata nella censura sulla nullità del decreto di latitanza/rinvio a giudizio; la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità in presenza di adeguate ricerche e presunzioni fattuali della volontarietà della sottrazione
Collegata al primo motivo di ricorso; la sentenza ritiene che non vi sia stata violazione idonea a determinare la nullità del procedimento
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen.
Richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione; la Corte di Cassazione valuta i profili di illogicità e carenza motivazionale e in parte li rigetta e in parte li accoglie (sulla rinnovazione istruttoria)
Definisce la latitanza come volontaria sottrazione ad un ordine restrittivo; la Corte l'ha interpretata in senso che può fondarsi anche su presunzioni avvalorate da elementi fattuali (es. intercettazioni)
art. 169, comma 4 cod.proc.pen.
Norma richiamata in tema di esaurimento delle ricerche prima di dichiarare la latitanza; la Corte ha ritenuto rispettata la norma anche nel caso concreto
Norma sulle notificazioni: la Corte ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione in giudizio effettuata secondo le sue disposizioni
art. 603, comma 4 cod.proc.pen.
Norma che subordina la rinnovazione istruttoria alla prova che l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento; la Cassazione la coordina con le norme sulla rimessione in termini riconoscendo il diritto alla rinnovazione quando l'imputato è rimesso in termini
Richiamata per il principio che consente la rinnovazione degli atti di cui la parte aveva diritto di assistere, salvo limiti di possibilità; va coordinata con l'art. 603 per tutelare il contraddittorio
art. 175, comma 2 cod.proc.pen.
Norma sulla rimessione in termini per l'impugnazione dell'imputato contumace; la Corte interpreta la rimessione come riconoscimento di una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza del procedimento e come fonte del diritto alla rinnovazione istruttoria
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Principio del giusto processo e del diritto al contraddittorio: la Corte utilizza la giurisprudenza CEDU (anche sentenza Shala c. Italia) per sostenere che la rinnovazione integrale può essere necessaria per garantire un processo equo all'imputato rimesso in termini
Norma che attribuisce al giudice il potere-dovere di valutare la rilevanza e l'utilità delle prove; la Corte ricorda che il giudice di appello può regolamentare l'ambito della rinnovazione in modo non arbitrario
art. 603, comma 2 cod.proc.pen.
Richiamato relativamente all'ammissione di prove nuove in appello: tali prove sono sottoposte ai limiti di ammissibilità e rilevanza, specie se non erano acquisite in primo grado
Norma sulle circostanze attenuanti generiche invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la questione assorbita, trattandosi di profilo sanzionatorio eventuale dopo nuova valutazione
Richiamata per dire che l'art. 603, comma 4, abrogato dalla legge 67/2014, resta applicabile al caso per norme transitorie; la Corte lo coordina con le norme sulla rimessione in termini
Massime di principio
- Se un imputato è stato dichiarato contumace ma poi rimesso in termini (art. 175, comma 2 c.p.p.), la rimessione tende a creare una presunzione di mancata conoscenza del procedimento e attribuisce, salvo eccezioni motivate, il diritto alla rinnovazione dell'istruttoria già svolta in primo grado per garantire il confronto e il contraddittorio.
- La declaratoria di latitanza (art. 269 c.p.p.) richiede accertamenti sulle ricerche e può fondarsi anche su presunzioni supportate da elementi fattuali (es. intercettazioni); non è necessario attendere formalmente la smentita di ogni segnalazione generica perché ciò sarebbe inutile se la notizia non consentiva comunque il rintraccio.
- Il giudice di appello mantiene un potere-dovere di delimitare l'ambito della rinnovazione istruttoria (art. 495 c.p.p.), ma non può negare in modo globale la rinnovazione quando l'imputato è stato rimesso in termini: deve consentire gli atti necessari a esercitare i diritti difensivi che l'imputato avrebbe potuto esercitare in primo grado.
- Quando la condanna si basa in tutto o in parte sulla chiamata in correità di un coimputato, l'imputato ha diritto al confronto con quel chiamante; il diniego della nuova audizione del chiamante può determinare l'annullamento parziale e il rinvio per consentire tale confronto.
- Le richieste di assunzione di prove nuove in appello devono essere specifiche e indicare elementi concreti e la pertinenza delle dichiarazioni; le mere affermazioni generiche che i testimoni "potrebbero dimostrare" l'estraneità sono inammissibili.
- Le questioni relative alle attenuanti o al trattamento sanzionatorio possono risultare assorbite quando la Corte di legittimità decide di annullare e rinviare il giudizio su profili istruttori che possono influire sul giudizio di responsabilità e sulla quantificazione della pena.
- In caso di conflitto fra norme processuali (es. art. 603 c.p.p. abrogato ma applicabile per transizione e art. 175 c.p.p.), il giudice deve coordinare le disposizioni in modo da assicurare il rispetto del diritto al giusto processo sancito anche dalla CEDU.
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