Cassazione Penale, Ordinanza n. 15642/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, pur rideterminando la sanzione da detentiva a pecuniaria, ha confermato nel resto la condanna per minaccia ex art. 612, comma 2, c.p. Il ricorso articolava tre censure: con la prima denunciava vizio di motivazione della decisione di merito in punto di affermazione della responsabilità penale, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione del compendio probatorio; con la seconda contestava l'inconfigurabilità del fatto tipico di minaccia, sotto il profilo dell'idoneità intimidatoria del contenuto espressivo; con la terza lamentava l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto la prima doglianza inammissibile perché meramente fattuale e volta a sollecitare una nuova valutazione delle prove, e ha giudicato non specifici e quindi non deducibili gli ulteriori motivi, in quanto mera reiterazione delle censure già disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito nel suo complesso, comprensiva della condanna per il reato di minaccia ex art. 612, comma 2, c.p., già oggetto di sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio da detentivo a pecuniario in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di minaccia, rispetto alla quale la Corte non entra nel merito della configurabilità concreta perché i motivi di ricorso sono ritenuti inammissibili o non specifici.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non la esamina nel merito perché la relativa censura è reputata non specifica, essendo mera reiterazione di quanto già dedotto e disatteso in appello.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, poiché la valutazione degli elementi istruttori appartiene al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dell'insussistenza del fatto tipico o della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza di merito; in mancanza, il motivo è soltanto apparente e non scrutinabile nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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