Cassazione Penale, Sentenza n. 42257/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello predibattimentale resa inaudita altera parte che ha dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per prescrizione ma ha confermato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il ricorrente denunciava violazione del diritto di difesa e nullità per mancato contraddittorio (art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) e violazione delle norme sugli atti d'appello (artt. 599, 601, 602 c.p.p.), sostenendo che la conferma della sanzione accessoria senza contraddittorio ha leso la possibilità di contestare tale misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite secondo cui, seppur la sentenza predibattimentale d'appello sia viziata per violazione del contraddittorio, prevale la causa estintiva del reato per prescrizione salvo prova evidente dell'innocenza o concreto interesse alla rinnovazione del giudizio. Tuttavia la Corte ha rilevato che la conferma della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) è erronea dopo l'estinzione del reato: i giudici avrebbero dovuto revocare la sospensione e trasmettere gli atti al Prefetto per la valutazione amministrativa. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che confermava la sospensione della patente e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Reggio Emilia; il ricorso è stato respinto per il resto.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada, comma 2, lett. B) e 2-sexies
Indica la fattispecie di guida in stato di ebbrezza rilevante nel procedimento; la dichiarazione di estinzione del reato trova applicazione su tale fattispecie.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
La violazione del contraddittorio in sede di pronuncia predibattimentale configura una nullità assoluta della sentenza; tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale nullità non impedisce automaticamente di riconoscere la prevalenza della causa estintiva (prescrizione) quando non sussista un interesse concreto alla rinnovazione del giudizio.
artt. 598, 599, 601, 602 c.p.p.
Norme che regolano il giudizio d'appello e le modalità di formazione della sentenza; la Corte ha richiamato la disciplina per sottolineare l'inammissibilità, in linea di principio, della sentenza predibattimentale di appello resa de plano senza contraddittorio.
Richiamato nella discussione sul potere del giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità, ma la Corte sottolinea che tale declaratoria richiede il rispetto del contraddittorio e non giustifica una pronuncia de plano in appello.
art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Fornisce alla Corte di Cassazione il potere di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a talune statuizioni; la Corte l'ha utilizzato per eliminare la conferma della sanzione amministrativa accessoria.
Prevede la trasmissione degli atti al Prefetto per le sanzioni amministrative inerenti alla patente; la Corte ha disposto l'invio della sentenza al Prefetto per la valutazione amministrativa dopo aver revocato la statuizione penale che aveva confermato la sospensione.
Massime di principio
- La pronuncia predibattimentale di appello emessa de plano e senza contraddittorio è in linea di principio nulla (art. 178 c.p.p.), ma se questa pronuncia si limita a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione la causa estintiva può prevalere sulla nullità salvo che non emerga una prova evidente dell'innocenza o un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio.
- Quando il reato si estingue per prescrizione, le statuizioni penali che comportano effetti amministrativi (es. sospensione o revoca della patente) non possono essere confermate tout court dal giudice penale: la competenza a valutare e adottare la sanzione amministrativa spetta all'Autorità amministrativa (Prefetto), previa verifica dei presupposti di legge.
- Se la pronuncia impugnata contiene disposizioni sfavorevoli all'imputato che sopravvivono all'estinzione del reato, l'interesse del ricorrente alla rinnovazione del giudizio è concreto e può giustificare l'annullamento e la richiesta di rinnovazione processuale.
- La Corte di Cassazione può, nei limiti previsti dall'ordinamento (art. 620 c.p.p.), annullare senza rinvio le parti della sentenza che siano chiaramente viziati e che possano essere eliminati direttamente, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti all'autorità competente per gli aspetti amministrativi.
- In casi simili la difesa dovrebbe sollevare distintamente sia la nullità per mancato contraddittorio sia le conseguenze extrapenali derivanti da statuizioni accessorie, richiedendo la revoca delle misure accessorie e la trasmissione degli atti alle competenti autorità amministrative.
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