Sentenza n. 570/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento con il quale è stata disposta: i) l’esclusione della Leonardos S.r.l. dalla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’appalto per il servizio di trasporto pasti, prodotti alimentari accessori, prodotti non alimentari e servizi diversi, suddiviso in 4 lotti; ii) l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria presentata per la partecipazione alla procedura in parola ai sensi dell’art. 106, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023; iii) la segnalazione all’Autorità Nazionale dei contratti pubblici per le finalità dell’art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, comunicato con la nota del 16.12.2024; b) del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 1 (CIG: B212ECE41A) della suddetta gara disposto in favore della Servizi Integrati S.r.l., comunicato con la nota del 17.12.2024; c) della nota del 30.10.2024 con cui la Commissione Giudicatrice ha segnalato al RUP la presunta somiglianza della documentazione tecnnica presentata dalla ricorrente con quella della DOM.PLA. S.r.l.; d) della nota del 18.12.2024, ricevuta in data 23.12.2024, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto l’escussione della garanzia provvisoria al Garante; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa ledere la sfera giuridico - patrimoniale della ricorrente; E PER LA DECLARATORIA, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio e, per l’effetto, per la declaratoria del subentro della Leonardos S.r.l. nell’affidamento di cui al Lotto 1; o, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente, come determinato nel ricorso e/o ulteriormente quantificato in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il lotto 1, escussione della garanzia provvisoria, segnalazione all'ANAC e aggiudicazione del lotto 1 ad altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento, suddiviso in quattro lotti, di servizi di trasporto pasti e prodotti accessori, nonché l'escussione della garanzia provvisoria, la segnalazione all'ANAC, la successiva aggiudicazione del lotto 1 ad altra impresa e gli atti presupposti. L'esclusione era collegata alla presunta somiglianza tra la documentazione tecnica presentata dalla ricorrente e quella di altra concorrente. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. La ricorrente aveva inoltre chiesto, in caso di stipulazione del contratto, la declaratoria di inefficacia e il subentro, oppure il risarcimento per equivalente. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha comunicato che la ricorrente era risultata aggiudicataria del lotto 4, a seguito della riedizione del potere amministrativo conforme al giudicato formatosi in relazione a tale lotto. La ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo tuttavia la condanna della stazione appaltante alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e la rifusione del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la stessa ricorrente ha riconosciuto di avere visto soddisfatto il proprio interesse sostanziale mediante l'aggiudicazione del lotto 4, circostanza estranea all'oggetto del giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell'esclusione, dell'escussione della garanzia, della segnalazione all'ANAC o dell'aggiudicazione del lotto 1. Le spese sono state compensate tra le parti, ma Milano Ristorazione S.p.A. è stata posta a carico della rifusione del contributo unificato, in considerazione della spontanea riedizione del potere amministrativo e dell'avvio del contraddittorio su tutti i lotti in conformità al giudicato relativo al lotto 4.
Norme richiamate
Individua la procedura aperta nell'ambito della quale si è svolta la gara oggetto di impugnazione.
art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento dell'escussione della garanzia fideiussoria provvisoria.
Richiamato per la domanda subordinata di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente riconosce che il proprio interesse sostanziale è stato soddisfatto da una vicenda successiva, anche se distinta dall'oggetto immediato dell'impugnazione.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati, né le domande consequenziali di inefficacia, subentro o risarcimento, salvo quanto necessario per la regolazione delle spese.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando la soddisfazione dell'interesse derivi dall'aggiudicazione di un diverso lotto della medesima procedura, se tale circostanza è riconosciuta dal ricorrente come idonea a eliminare l'utilità concreta della decisione sul lotto originariamente contestato.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese e porre comunque a carico dell'amministrazione la rifusione del contributo unificato, valutando il comportamento processuale e sostanziale dell'amministrazione e la riedizione del potere amministrativo conseguente a un precedente giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →