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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7895/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per vari profili: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Como (sostenendo che la struttura associativa si sarebbe esteriorizzata solo successivamente e che la competenza sarebbe del Tribunale di Napoli); 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 61, n. 7 cod. pen. per l'applicazione "a macchia d'olio" della circostanza aggravante senza conteggiare l'evaso per ogni singolo capo; 3) vizio di motivazione circa la mancata considerazione del ruolo meramente formale dei tre imputati ("teste di legno") e quindi la loro effettiva estraneità/assenza di poteri decisionali; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e disparità di trattamento rispetto al coimputato Romano; 5) varie eccezioni di prescrizione per reati associativi, tributari e per il capo relativo a falsità (art. 483 c.p.), deducendo che i termini si sarebbero estinti prima del deposito della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: molte censure erano questioni di merito non sindacabili in cassazione e non confrontavano la motivazione dell'appello; la competenza territoriale era già stata ritenuta corretta in un parallelo giudizio diventato irrevocabile; le doglianze sull'aggravante e sulle circostanze attenuanti non erano state adeguatamente dedotte in grado; le eccezioni di prescrizione sono infondate o generiche: la Corte ha ribadito che il termine di prescrizione si computa al momento della lettura del dispositivo (non al deposito della motivazione) e ha richiamato l'aumento di un terzo del termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000. Conseguentemente i ricorsi vengono dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante contestata; il giudice di legittimità rileva che il tema va affrontato con motivazione specifica per ciascun capo e che la mancata deduzione in grado impedisce la nuova censura in Cassazione

  • artt. 2, 3, 5, 8, 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norme sui reati tributari contestati; la Corte ha ricordato l'aumento di un terzo del termine di prescrizione disposto dall'art. 17, comma 1-bis del medesimo decreto

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Incremento di un terzo del termine di prescrizione per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000, rilevante nel calcolo dei termini di estinzione per i reati tributari

  • art. 483 cod. pen.

    Falsità contestata in uno dei capi; la Corte ha ritenuto di esaminare le eccezioni di prescrizione in rapporto ai termini e alle statuizioni di merito

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Principio secondo il quale la pubblicazione della sentenza (lettura del dispositivo) è il momento rilevante per il decorso della prescrizione: la motivazione può essere depositata successivamente senza riaprire i termini

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è limitata a sindacare questioni di diritto e vizi di motivazione espressi con specificità; non è sede per riesaminare il merito o rimettere in discussione valutazioni probatorie generali.
  • Le censure sulla competenza territoriale devono affrontare espressamente e documentatamente la motivazione del giudice di merito: argomenti puramente sommari o di merito risultano inammissibili.
  • Le deduzioni generiche o non circostanziate (ad es. mero richiamo alla prescrizione senza indicazione dei termini e delle date che ne motivano il decorso) sono dichiarate inammissibili; è necessario calcolare e documentare con precisione i termini di prescrizione.
  • Il termine di prescrizione si computa, ai fini dell'irrimediabilità, alla data della lettura del dispositivo della sentenza che condanna (pubblicazione), non al deposito della motivazione; le eccezioni basate solo sul deposito della motivazione sono quindi frequentemente destinate al rigetto.
  • Le contestazioni relative all'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti richiedono una specifica e puntuale argomentazione per ciascun capo di imputazione; lamentele generiche sull'uso "a macchia d'olio" o sulla disparità di trattamento sono deboli se non supportate dall'analisi comparativa degli elementi decisionali.
  • Quando si contesta in cassazione il ruolo attribuito a un imputato (es. "teste di legno"), è fondamentale indicare quali elementi probatori del giudice di merito siano erronei o contraddittori; una semplice asserzione alternativa senza confronto puntuale con la motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.

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