Cassazione Civile, Sentenza n. 4566/2022 del 11/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato il provvedimento di primo grado favorevole ad ASA. La ricorrente deduce violazione e falsa interpretazione delle clausole della polizza di assicurazione del credito (in particolare artt. 7.4 e 9.1 delle condizioni generali) e delle norme codicistiche (artt. 1321, 1453, 1456, 1901 c.c.), sostenendo che la sospensione della copertura non può essere estesa oltre quanto previsto dalla legge e che la copertura opera in relazione al momento in cui il credito è trasferito/assicurato; denuncia anche violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti formali e di localizzazione degli atti (violazione dell'art. 366, 1° co., n. 6 c.p.c.): la ricorrente non ha riprodotto né indicato con precisione nel ricorso le clausole e i documenti (es. polizza e clausole 7.4 e 9.1, missiva 29.01.2009, denuncia di sinistro 9.12.2008, circolare ISVAP n.162/1991) necessari per l'esame di legittimità; inoltre le censure relative all'interpretazione contrattuale erano formulate senza indicare i criteri legali di interpretazione (artt. 1362 ss. c.c.) e miravano in realtà a una riconsiderazione del merito e delle risultanze probatorie, preclusa alla Corte di legittimità. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e SACE è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in complessivi euro 6.200,00 oltre spese generali e accessori, a favore di ASA. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui è nulla la clausola assicurativa che deroga in peius all'art. 1901 c.c. (art. 1932 c.c.).
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma generale sul contratto; la Corte non ha esaminato il merito dell'interpretazione per difetti formali.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla risoluzione del contratto per inadempimento; la valutazione concreta è rimessa al giudice del merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di clausola risolutiva espressa; la Corte ha rilevato che la censura non era adeguatamente argomentata in cassazione.
Invocato sia dalla ricorrente sia dalla Corte: principio secondo il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo determina la sospensione della garanzia solo per il periodo cui si riferisce il premio, restando fermo l'obbligo dell'assicuratore per i sinistri già verificatisi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera nulla la clausola che deroga a tale disciplina.
La Corte ha richiamato il principio consolidato che rende nulla la clausola che, in caso di mancato pagamento dei premi, mantiene l'esigibilità dei premi e fa perdere il diritto all'indennizzo, in contrasto con l'art. 1901 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata dalla ricorrente per vizio di interpretazione e applicazione della legge; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di elementi di fatto e documentali utili al sindacato di legittimità.
Applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso: obbligo di indicare e riprodurre i documenti e gli atti del giudizio di merito posti a fondamento del motivo, con la loro esatta collocazione nei fascicoli.
Criteri legali di interpretazione del contratto richiamati dalla Corte: la ricorrente non ha indicato quali criteri di interpretazione (testo, sistema, buona fede ecc.) sarebbero stati violati.
Circolare ISVAP n. 162/1991
Documento richiamato nel fascicolo di parte; la mancata puntuale riproduzione/localizzazione ha contribuito all'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1‑quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Richiamata in relazione al contributo unificato dovuto; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione è essenziale la 'localizzazione' e la riproduzione puntuale degli atti e documenti decisivi: l'omessa indicazione della collocazione dei documenti o la mancata riproduzione di clausole contrattuali può comportare l'inammissibilità del ricorso (art. 366 c.p.c.).
- La Corte di legittimità non è un nuovo grado di merito: non può riconsiderare valutazioni di fatto, attendibilità delle prove o operare una nuova valutazione probatoria; le censure devono essere di diritto e correttamente documentate.
- Nel contenzioso assicurativo non sono ammesse clausole che derogano in peius alla disciplina imperativa dell'art. 1901 c.c.; clausole che privano l'assicurato della copertura pur mantenendo l'esigibilità del premio possono essere nulle ai sensi dell'art. 1932 c.c.
- Per contestare l'interpretazione di una clausola contrattuale è necessario indicare i criteri legali di interpretazione (artt. 1362 ss. c.c.) e fornire argomentazioni giuridiche mirate, oltre alla puntuale riproduzione delle clausole rilevanti.
- Comportamenti della compagnia (es. esercizio ex post della risoluzione, mancata restituzione di premi, risoluzione quando il contratto è vicino alla naturale scadenza) possono essere valutati in termini di violazione della buona fede contrattuale dal giudice di merito; tuttavia tali valutazioni non sono sindacabili in Cassazione se non adeguatamente impugnate per motivi di diritto.
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