Cassazione Penale, Sentenza n. 00164/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio processuale per omessa statuizione sull'eccezione di mancata notifica del decreto di citazione, nonostante la notifica fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; (2) omessa valutazione delle conclusioni scritte con cui l'imputato aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (pena sostitutiva ai sensi della disciplina transitoria relativa alla riforma Cartabia e norme connesse); (3) vizio di motivazione nella declaratoria della recidiva, in quanto la Corte territoriale non avrebbe valutato se la nuova condotta fosse indice di una maggiore propensione a delinquere e pericolosità, limitandosi al mero richiamo dei precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha accolto parzialmente il secondo. In dettaglio: (i) primo motivo: infondato. La notifica del decreto di citazione risultava regolarmente effettuata a mezzo posta il 22/05/2024 presso il domicilio dichiarato; la relata attestava trasferimento/irreperibilità e, ai sensi dell'art. 170 c.p.p., la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima; la Corte di cassazione esercita controllo anche sui presupposti del giudizio di rito e ha ritenuto corretta la soluzione adottata. (ii) secondo motivo: fondato. La Corte ha ritenuto che, alla luce della disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022 e principio tempus regit actum) e del rito pandemico (art. 23-bis d.l. n.137/2020), la richiesta di applicazione della pena sostitutiva poteva essere tempestivamente formulata nelle conclusioni scritte entro il termine di cinque giorni previsto dal rito cartolare; la Corte territoriale non si è invece pronunciata sulla richiesta e pertanto la sentenza è stata annullata limitatamente a tale mancata decisione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. (iii) terzo motivo: infondato. La valutazione della recidiva era adeguatamente motivata in primo grado e confermata in appello (cd. "doppia conforme"), tenendo conto della natura dei reati, della genesi della ricaduta e della maggiore pericolosità sociale e propensione a delinquere dell'imputato. Provvedimento finale: annullamento parziale della sentenza impugnata solo per la mancata applicazione della pena sostitutiva e rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
consente la notificazione dell'atto al difensore quando l'atto non è stato portato a conoscenza dell'imputato nel domicilio dichiarato; valida se la mancata consegna è attestata dall'addetto al servizio postale
stabilisce che la mancata notifica per irreperibilità al domicilio dichiarato comporta la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, senza ulteriori adempimenti
art. 157 e art. 159, cod. proc. pen.
norme richiamate nel testo
previsione delle conseguenze qualora l'imputato non abbia potuto comunicare il mutamento del domicilio per caso fortuito o forza maggiore; richiamate come ipotesi eccezionale non dedotta nel caso di specie
norme sostanziali indicate come titolo di reato
articolazione del reato contestato: il ricorrente era stato ritenuto responsabile ai sensi di tali norme e condannato in primo grado e in appello
art. 20-bis, cod. pen. (sanzioni sostitutive)
disciplina le sanzioni sostitutive applicabili in luogo della pena detentiva; nell'ambito transitorio la richiesta può essere formulata nei termini delle conclusioni scritte per sentenze anteriori alla riforma
art. 95, d.lgs. n.150/2022 (disciplina transitoria)
regime transitorio che consente, per impugnazioni relative a sentenze emesse prima della riforma Cartabia, di applicare criteri più favorevoli per la richiesta di pene sostitutive; rilevanza della regola tempus regit actum
art. 23-bis, d.l. n.137/2020, conv. in l. n.176/2020
rituale 'rito pandemico' che fissava il termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni scritte nel rito cartolare; applicato per determinare la tempestività della richiesta di pena sostitutiva
art. 598-bis e art. 597, cod. proc. pen.
art. 598-bis (e successive modifiche correttive) disciplina la devoluzione delle questioni nel rito di appello e pone limiti alla possibilità di introdurre tardivamente la richiesta di pene sostitutive; tuttavia, le modifiche successive (correttivo) non trovano applicazione nella fase transitoria quando la sentenza impugnata è anteriore alla riforma
Massime di principio
- Se la notifica a mezzo posta al domicilio dichiarato risulta infruttuosa e la relata attesta l'irreperibilità, la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, e art.170 c.p.p. è valida salvo prova che l'imputato non abbia potuto comunicare il mutamento di domicilio per caso fortuito o forza maggiore
- Quando viene chiesta l'applicazione di pene sostitutive in impugnazione, verificare la data della sentenza impugnata: se anteriore alla riforma Cartabia, si applica la disciplina transitoria (tempus regit actum) e la richiesta può talora essere formulata nelle conclusioni scritte rispettando i termini del rito vigente al momento dell'impugnata
- Nel caso di riti 'cartolari' e norme pandemiche, i termini specifici per il deposito delle conclusioni scritte (es. 5 giorni) sono determinanti per valutare la tempestività di eventuali richieste nuove in appello
- Se il giudice omette di decidere su una richiesta rilevante (es. pena sostitutiva) presentata tempestivamente, la cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rinviare per nuovo giudizio sull'unico punto omesso
- La rilevazione della recidiva richiede una valutazione concreta e articolata della reiterazione del reato e della pericolosità dell'autore; il mero accertamento formale dei precedenti non è sufficiente, ma quando il primo grado ha svolto la valutazione e l'appello conferma (doppia conforme), la motivazione si considera complessivamente adeguata
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