Cassazione Civile, Ordinanza n. 27125/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore giudiziario)
La controversia
La controversia riguarda un ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. proposto contro una precedente ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il ricorso avverso la declaratoria di fallimento dell'impresa individuale. Il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto nel valutare: 1) la sede effettiva dell'impresa, che egli assumeva essere a Capena e non a Roma, con conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e competenza del Tribunale di Tivoli; 2) la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale, poiché la Corte avrebbe attribuito rilievo a una sola cessione di partecipazioni sociali, letta come attività imprenditoriale svolta in Roma, mentre si trattava di un episodio isolato e non idoneo a fondare la fallibilità; 3) l'insussistenza dei requisiti dimensionali per il fallimento, lamentando che la Corte avesse ritenuto inattendibile la documentazione contabile qualificandola come fogli privi di intestazione, nonostante, a suo dire, tali intestazioni fossero presenti. Il ricorrente qualifica tali circostanze come svista percettiva decisiva e chiede la revocazione dell'ordinanza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che tutte le censure investissero non un errore percettivo immediatamente rilevabile sugli atti interni al giudizio di legittimità, ma la valutazione e l'interpretazione dei documenti e dei fatti già controversi tra le parti. In particolare, la doglianza sulla sede dell'impresa mirava a contestare l'apprezzamento delle prove sulla localizzazione dell'attività; quella sulla qualità di imprenditore contestava l'interpretazione della cessione di partecipazioni come attività economica organizzata; quella sui requisiti dimensionali censurava la valutazione di inattendibilità della documentazione contabile. La Corte ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione della realtà, non un errore di giudizio o una diversa lettura dei documenti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
consente la revocazione delle sentenze e ordinanze della Cassazione nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su fatti decisivi e non controversi, rilevabile dal confronto tra sentenza e atti
art. 9 l.f.
la competenza territoriale fallimentare si radica sulla sede effettiva dell'impresa; non è superata la presunzione di coincidenza con la sede legale se la prova contraria non è univoca
art. 1 l.f.
la qualità di imprenditore commerciale deriva dall'esercizio effettivo di un'attività economica organizzata
art. 5 l.f.
lo stato di insolvenza viene accertato sulla base dell'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni
art. 15 l.f.
le contestazioni sul credito posto a base dell'istanza di fallimento sono valutate in modo sommario e incidentale
art. 16 l.f.
richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto motivazionale della sentenza dichiarativa di fallimento
richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa carenza di motivazione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
la Corte ribadisce che le contestazioni sulla valutazione delle prove e dei fatti attengono, semmai, ai vizi di legittimità tipici e non alla revocazione
l'eventuale utilizzo di prove inesistenti o oggettivamente diverse può integrare violazione del parametro processuale, ma non errore revocatorio se il fatto è stato comunque oggetto di decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il regime del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una svista percettiva su un fatto non controverso, positivamente o negativamente risultante dagli atti; non lo è quando la doglianza investe la lettura, l'apprezzamento o la qualificazione giuridica dei documenti esaminati.
- Non può essere proposta revocazione per contestare, sotto forma di errore di fatto, una precedente valutazione della prova compiuta dalla Cassazione su questioni che sono state già oggetto di contraddittorio e di decisione.
- In materia fallimentare, la competenza territoriale si determina in base alla sede effettiva dell'impresa e la presunzione di coincidenza con la sede legale può essere superata solo da prova univoca e concreta.
- La qualità di imprenditore commerciale deriva dall'esercizio effettivo di un'attività economica organizzata; la valutazione degli elementi indiziari in tal senso appartiene al giudizio di merito ed è insindacabile in revocazione.
- La documentazione contabile ritenuta inattendibile o priva di idoneità probatoria non può essere rivalutata in sede di revocazione, salvo che si dimostri una vera e propria falsa percezione del contenuto materiale degli atti.
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