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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06392/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non deducibili perché meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese in appello, prive di una specifica analisi critica della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Dall'ordinanza risulta che i motivi censuravano: (a) un vizio motivazionale, con richiamo agli artt. 192 c.p.p. e 640 c.p., per asserito travisamento del compendio probatorio e degli elementi istruttori favorevoli alla difesa; (b) l'erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte osserva che tali censure riproponevano questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro della censura sul travisamento probatorio; la Corte nega che vi sia stata una critica specifica e ammissibile alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 640 c.p.

    La norma è richiamata in relazione alla contestazione di truffa oggetto del giudizio di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte rileva che il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stato già motivato dai giudici di merito in ragione delle modalità del fatto, del profitto conseguito e dei precedenti penali dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte in appello, senza una specifica confutazione delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
  • La deduzione di travisamento probatorio o di vizio motivazionale richiede una critica puntuale e autonoma alla motivazione della decisione di merito; non basta contrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è legittimamente fondato, tra l'altro, sulle modalità della condotta, sull'entità del profitto e sui precedenti penali specifici e gravi dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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